L’argomento che andiamo a trattare oggi è importante perché mette in relazione la scelta del regime fiscale ed il vincolo triennale che ne deriva.
In particolare analizziamo il vincolo triennale regime forfettario perché rappresenta la scelta obbligata per tutti coloro che aprono una nuova attività e vogliono usufruire di un regime fiscale agevolato.
L’art. 3 del Dpr n. 442/1997 dispone che la scelta del regime fiscale vincola il contribuente per tre anni.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
La preferenza viene manifestata con il comportamento concludente del contribuente.
Una formalità sintomatica del comportamento concludente è l’applicazione dell’Iva in fattura alle aliquote ordinarie.
Nella prima dichiarazione utile dopo l’uscita dal regime fiscale, occorre compilare il RIGO VO33 e VO34 del Modulo Iva.
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Rigo VO33 e VO34
Per le dichiarazioni Iva anno 2016, il VO33 introduce una nuova casella 2 “revoca”.
Questa casella ha lo scopo di comunicare l’abbandono del regime contabile ordinario.
Il rigo VO34 nella casella 1 permette di comunicare l’opzione per il regime Iva e redditi ordinari per i contribuenti rientranti nel forfettario, ma che hanno deciso di abbandonarlo.
Il rigo VO34 nella casella 3, permette la revoca dell’opzione per il regime dei minimi adottata nel 2015, per entrare in quello forfettario, sempre con decorrenza dal 2016.
Alcune volte però la norma tributaria permette un passaggio più rapido da un regime fiscale ad altro, soprattutto con periodicità annuale.
Questo avviene quando abbiamo modifiche tali, che è possibile una rivisitazione delle scelte in ordine al regime fiscale da adottare.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 aprile 2016 in merito al passaggio tra regime semplificato e forfettario e viceversa, richiama il Dpr 442/1997.
Lo stesso, consente la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema fiscale in conseguenza di nuove disposizioni normative.
In virtù della norma richiamata, il contribuente che nel 2015 aveva scelto un regime fiscale ordinario, ha potuto effettuare la variazione a forfettario nel 2016.
E’ necessario comunicare ciò nel VO33 della dichiarazione Iva in scadenza nel 2017.
L’AdE ha precisato che tali contribuenti possono applicare l’imposta sostituiva del 5% sul reddito per il periodo che residua al compimento del quinquennio. Ovviamente si devono rispettare dei presupposti.
Se invece non ricorrono modifiche particolari nei regime agevolativi, le opzioni dei contribuenti hanno durata triennale.
Il rigo VO34 tratta dei contribuenti che adottano il regime dei minimi ma che, dopo il triennio, lo abbandonano.
Consideriamo il quadro rigo VO34 la casella 2.
Qui troviamo la segnalazione della revoca da parte dei contribuenti rientranti nel regime dei minimi, che nel 2014 avevano rinunciato al loro regime naturale.
Lo scopo era entrare nel regime ordinario per un ritorno, dal 2016, al forfettario.
Il vincolo triennale per minimi e forfettario 2017
La Legge di Stabilità 2017 non ha apportato significative modifiche al quadro legislativo per i regimi agevolativi.
Per questo, si ritiene che nel 2017 ricorrano i vincoli ordinari, triennali o quinquennali di Legge.
Non è possibile, per chi fa parte dell’ordinario o dei minimi, revocare eventuali opzioni per accedere al forfettario in corso del vincolo ordinario pluriennale.
La presentazione del quadro VO per i contribuenti forfettari o minimi
Parliamo adesso di quei soggetti in regime forfettario o dei minimi, che non devono presentare la dichiarazione annuale Iva.
Nonostante questo, devono comunicare la revoca e presentare il quadro VO in allegato alla dichiarazione dei redditi.
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Domenico says
Chi ha optato nel 2015 per il regime dei minimi (opzionale, in quanto il regime naturale era il forfettario), può nel 2019 adottare il forfettario con il limite di 65.000 Euro?
Oppure il vincolo triennale della scelta adottata del 2015 rappresenterà un ostacolo sino al 2020, essendo i trienni 2015/17 – 2018/20?
Grazie
Staff says
Buongiorno Domenico, nell’attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’agenzia delle entrate, possiamo dire che i vincoli triennali ai regimi fiscali vengono meno quando c’è una modifica sostanziale di uno dei regimi fiscali in questione.
Vista la modifica sostanziale al regime forfettario, a nostro avviso sarà possibile effettuare il passaggio.
Cordiali saluti
Domenico says
Vi ringrazio per la chiara risposta e vi auguro buone feste.
Cordiali Saluti
Staff says
Prego Domenico, buone feste anche a te!
Cordiali saluti