La cessione dell’auto per coloro che adottano il regime dei minimi ha sempre provocato dibattiti e prese di posizione non omogenee tra i fiscalisti.
Cerchiamo di fare chiarezza.
La circolare nr. 73e del 2007 interveniva sulle regole per la determinazione del reddito dei contribuenti minimi.
Il comma 104 stabilisce come è costituito il reddito di impresa o di lavoro autonomo, dei soggetti che rientrano nel regime in esame.
Lo stesso risulta essere pari alla differenza tra due importi.
Ovvero tra l’ammontare dei ricavi o compensi e quello delle spese sostenute.
Entrambi si riferiscono al periodo d’imposta in esame e nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione.
Concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione.
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Le plusvalenza nel regime dei minimi
Secondo il principio di cassa, il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito.
E si riferisce al periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento.
Quindi, la plusvalenza sarà pari all’intero corrispettivo di cessione.
Ovviamente, dovrà essere realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime .
Le plusvalenze per cessione di beni strumentali concorrono integralmente alla formazione del reddito.
Ti ricordiamo che deve essere riferita al periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.
In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime dei minimi?
L’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata diversamente.
Infatti viene calcolata sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato.
(Ai sensi degli articolo 86 e 101 del Tuir.)
Per costo non ammortizzato si intende il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.
La vendita dell’auto per il contribuente nel regime dei minimi
Dicevamo all’inizio che la disciplina fiscale della vendita dell’auto, quale bene strumentale, per il contribuente minimo è atto gestorio che non trova concordi i fiscalisti.
I problemi di lettura fiscale di questo atto, sorgono perché nel regime dei minimi non esiste una disposizione analoga all’articolo 164 del Tuir.
La quale consente la riduzione della percentuale di imponibilità della plusvalenza realizzata, nell’ipotesi in cui la rivendita riguardi un bene il cui costo è stato dedotto in misura parziale all’atto dell’acquisto.
Si può ritenere che anche il plusvalore tassato in sede di alienazione di tale bene debba rilevare nella medesima percentuale ridotta. (50% nel caso dell’auto a uso promiscuo)
Un saluto – Team regimeminimi.com
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