Un nostro lettore Francesco di Rimini ci chiede maggiori informazioni in merito a tassazione sui bitcoin.
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Tassazione sui bitcoin
Una persona fisica acquista Bitcoin per euro 20.000,00. Dopo alcuni mesi ha sfruttato il nuovo cambio Bitcoin / Euro ed ha venduto la criptomoneta con laute plusvalenze.
Quando la persona fisica ha venduto i Bitcoin e riaccreditato il conto corrente in euro realizzando la citata plusvalenza, deve dichiarare fiscale la plusvalenza in dichiarazione dei redditi?
Se si come? Quale quadro del modello Unico dovrà compilare? Inoltre devo compilare anche il modello RW per il monitoraggio?
Francesco – Rimini
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La nostra risposta a Francesco
Ciao Francesco, grazie per la tua domanda relativa a tassazione sui bitcoin.
Nei paesi anglosassoni è davvero una rivoluzione in atto: l’utilizzo delle criptovalute e tra queste il bitcoin.
Il nostro paese è sicuramente ai margini di questa tendenza ma oramai anche da noi vi sono piattaforme che consentono di costituire un wallet per effettuare le transazioni.
In un paese dove tutto si misura in relazione agli effetti fiscali, anche le transazioni di bitcoin hanno evocato dubbi e perplessità di natura fiscale.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 72/E del 2016 considerando le criptovalute alla stregua di banconote estere.
Più nel dettaglio l’Agenzia afferma che il bitcoin è una tipologia di moneta virtuale, o meglio criptovaluta, utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una autorità monetaria.
Le plusvalenze dovranno dunque essere trattate come qualunque altra operazione di cambio valuta.
Ai sensi dell’art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter TUIR, la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di prelievi di valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento cioè al 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998).
Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse e su diversi intermediari.
In presenza di quest’obbligo, devono essere dichiarate (quadro RT di Unico 2015) tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, anche se precedenti alla data di superamento della soglia.
Laddove il contribuente esegua operazione di trading valute ordinarie contro bitcoin occorre che esamini attentamente se la sua attività non possa qualificarsi come attività di intermediazione ed essere soggetta ad Ires ed Irap.
In quest’ultimo caso si ritiene che il contribuente debba assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.
La Risoluzione 72/e del 2016 ha precisato in merito che “Il guadagno (o la perdita) di competenza della Società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla Società per l’acquisto o tra quanto incassato dalla Società per la vendita e quanto riversato al cliente.
Tale elemento di reddito – derivante dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dall’istante e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest’ultimo abbia affidato alla Società l’incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati dall’istante e ricavi di vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) – è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata e, pertanto, contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap).
Con riferimento, ai bitcoin che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) della Società si ritiene che gli stessi debbano essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Occorre, quindi, far riferimento al valore normale, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione degli stessi bitcoin al termine dell’esercizio.
A tal fine potrebbe ben farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di bitcoin.
Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com
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Patrizia says
Una persona fisica ,per calcolare la giacenza complessiva nell’anno solare ,considera il valore in euro dei prelievi sul c/c a seguito della vendita su exchange dei bitcoin o il controvalore della posizione complessiva in bitcoin? Nel secondo caso, si utilizza il cambio del 1° gennaio eur/btc pur non esistendo depositi o c/c per i bitcoin??
Staff says
Gentile Patrizia, rispondiamo ai tuoi interessanti quesiti. Innanzitutto ricordiamo che coloro che sono in possesso di bitcoin possono scegliere su custodirli all’interno di un wallet online o offline. In ogni caso i bitcoin possono essere ceduti. Per coloro che vogliono cedere bitcoin esistono due percorsi. Il primo prevede che i bitcoin vengono acquistati da un sito ad un prezzo da esso impostato, i cosiddetti exchange.
Il secondo è quello in cui ci si rivolge a un sito che si comporta come un intermediario, e che quindi mette in comunicazione persone che vogliono acquistare e persone che vogliono vendere bitcoin.
Tu ha scelto il primo percorso. Chiarimenti sulla tassazione dei bitcoin si possono trarre dalla circolare ministeriale 165 del 1998 la quale non trattava ovviamente di bitcoin ma della tassazione della valute estere (come si evince dal nostro contributo la circolare n. 72E del 2016 ha equiparato gli effetti ai fini tributari).
La circolare 165 ricorda che per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, con la disposizione di cui al comma 1 ter dell’art. 67 del TUIR è stato previsto – in attuazione della norma di delega che consentiva l’introduzione di franchigie – che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rectius bitcoin “rinvenienti” da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata. Il valore in euro della giacenza in valuta va calcolato secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, e cioè al 1 gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (prelievo), verificando altresì che in tale anno la anzidetta
giacenza si sia protratta per almeno sette giorni lavorativi continui.
Per quanto riguarda il tuo quesito riteniamo che tu debba individuare il cambio eur/btc alla data del 1° gennaio 2017 e convertire a tale cambio tutti i saldi del tuo wallet.
Osservando i saldi giornalieri invidiui innanzitutto se superi per almeno 7 giorni i 51.645,69. Una volta sorpassata la prima condizione vediamo il calcolo della plusvalenza. La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il suo valore di acquisto, aumentato di ogni altro onere.
Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del tuir, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo (ovvero il valore
d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, ecc..
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di cui abbia il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso. La determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di bitcoin prelevati da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il
corrispettivo della cessione ed il costo dei bitcoin, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio “l.i.f.o.”, ed incrementato degli oneri strettamente inerenti.
fabio says
saluti,
gentilmente se compro bitcoin e li investo in società di minig o in una società come USI-Tech che fa trading sulle cripto monete corrispondendo un interesse sui questi soldi.
Questi guadagni devono essere tassati ed eventualmente inseriti nella dichiarazione dei redditi facendo cumulo con altri redditi ?
grazie
Staff says
Buongiorno Fabio, a nostro giudizio la plusvalenza generata dal trading in bitcoin o altre criptovalute deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi.
Cordiali saluti
fausto says
Buongiorno,
vorrei sottoporvi alcune domande relativamente al mondo crypto:
1) nel momento in cui effettuo un bonifico all’estero per comprare bitcoin lo devo inserire nel quadro RW?
2) al 31 dicembre ……dovrò indicare il valore della giacenza dei bitcoin— costo storico + eventuale 0 meno plusvalenza o minusvalenza?
3) se ho girato bitcoin in un exchange per comprare altre crypto devo avere la stampa di tutte le operazioni effettuate o posso semplicemente produrre il controvalore di queste crypto in bitcoin alla data del 31 dicembre…..? perché se fosse così gli exchange tengono in memoria le operazioni di compravendita per un periodo max di 3 mesi…la cosa semplice sarebbe fare una fotografia del portafoglio alla data del 31 dicembre…..questo sarebbe molto agevole..
4)Le plusvalenze vengono tassate come persona fisica?
vi ringrazio
Staff says
Buongiorno Fausto,
la relazione tra bitcoin e RW effettivamente esiste.
Non ci risultano provvedimenti delle autorità fiscali in merito ma l’opinione generale è che dovrebbe sorgere l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, sia ai fini del monitoraggio, sia ai fini impositivi (per esempio per l’Ivafe).
Riguardo il valore da indicare al 31 dicembre non possiamo che rispondere per analogia.
Per le “altre attività patrimoniali” detenute all’estero, diverse dagli immobili: il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione dello stesso).
Per quanto sopra saremmo dell’idea di indicare il costo storico se determinato nel medesimo periodo d’imposta altrimenti il valore di mercato all’inizio del periodo d’imposta.
Per quanto riguarda la tua domanda 3) ai fini RW sembra possibile avvalersi del portafoglio al 31 dicembre.
Per il quesito di cui al punto 4) la risposta è sicuramente positiva.
Cordiali saluti.
Luigi says
Se converto bitcoin in mio possesso in Euro tramite un sito exchange e faccio rientrare i fondi ottenuti tramite bonifico sul mio C/C questo forma reddito? Se sì come viene tassato?
Staff says
Buonasera Luigi, pur in un quadro normativo non definitivo si ritiene che sia determinante l’entità della conversione di bitcoin in valuta legale come peraltro segnalato nell’articolo.
Cordiali saluti
Andrea says
BITCOIN:NO TAX. Non condivido l’orientamento che propende per la tassazione bitcoin poichè la BCE li definisce un sistema di pagamento e non moneta. Tale interpretazione ne esclude la tassazione ma l’ADE, andando contro a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea e sconfinando dalla propria area di influenza, assimila bitcoin a valuta estera ed esclude la tassazione nei confronti delle persone fisiche per compravendita a pronti di criptovalute tramite exchanger. Assoggetta, invece, a tassazione nei loro confronti sia le operazioni di cessione di valute estere a termine sia le operazioni a pronti per compravendita di valuta realizzate sul mercato Forex, entrambe nel contesto di contratti speculativi. L’ADE esclude poi l’obbligo dichiarativo per le operazioni di compravendita a pronti di criptovalute da parte dei clienti persone fisiche di piattaforme (nazionali ed estere), esonerando anche queste ultime dagli obblighi di sostituto di imposta. Ricordo, infatti che le criptovalute sono aterritoriali e che le piattaforme di scambio non assumono il ruolo di banche depositarie, pur dovendo sottostare agli obblighi di antiriciclaggio. Tanto premesso,
1) dovrebbero allora i possessori di criptovalute (persone fisiche) proporre interpello per essere sicuri di essere esenti da tassazione e obbligo dichiarativo?
BITCOIN:PRO TAX. Se invece tale esenzione fosse esclusa, si dovrebbe, forse, suggerire sia la tassazione che la forma dichiarativa meno onerose per il contribuente persona fisica, in mancanza di altra regolamentazione.
2) Tale forma dichiarativa, a mio avviso, è quella di assimilare l’e-wallet a conto corrente estero e pagare la relativa imposta di bollo di circa 34 euro IVAFE. In tal caso, cosa indicare nella giacenza media? Avendo il quadro rw una funzione informativa, si potrebbe forse riportare la somma complessiva dei prelievi in euro inviata tramite bonifico verso la piattaforma di scambio, ad es. nel 2017, convertita al cambio vigente al 1 gennaio 2017 della criptovaluta acquistata, per la dichiarazione nel 2018 (supponendo per semplicità che sia l’unico modo con cui si è incrementata la quantità di criptovalute in possesso). Analogamente per il saldo iniziale, valorizzando il primo acquisto effettuato tramite bonifico al cambio vigente al 1 gennaio 2017. Ciò consentirebbe anche un’enorme semplificazione nella compilazione del quadro rw, consentendo di riprendere la consistenza e di aggiornarla ai cambi vigenti al 1 gennaio degli anni successivi sempre che nel frattempo non intervengano vendite.
3) infatti in quest’ultima ipotesi, in caso di guadagno, rimanendo sempre aderenti alla assimilazione di bitcoin a valuta estera, sembra possibile ANCHE procedere alla determinazione della base imponibile come differenza tra corrispettivo della vendita e costo di acquisto della criptovaluta, attribuendo il valore di costo per mancanza di documentazione al minore dei cambi mensili (medi, se si volesse tener conto delle forti oscillazioni di cambio che caratterizzano le criptovalute) determinati sulla piattaforma di scambio nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita, così come prevede la legge; diversamente il contribuente potrà applicare il criterio LIFO per determinare il costo d’acquisto, se in possesso della relativa documentazione, scegliendo eventualmente la tassazione meno onerosa con aliquota 26%.
Ringrazio lo staff per la cortese attenzione e l’infinita disponibilità.