Uno degli sforzi più complessi che il sistema fiscale italiano prova a superare riguarda i dati da inserire in automatico nella dichiarazione precompilata 2017.
Proprio la nuova scadenza del 31 Gennaio 2017 presenta novità di non poco conto per la categoria di infermieri, psicologi e veterinari.
Infatti il Dm del 16 settembre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 settembre, detta le regole tecniche per estendere a nuovi soggetti l’obbligo di trasmissione dei dati al sistema di Tessera Sanitaria.
Proviamo a vedere cosa comporta questo STS per infermieri psicologi e veterinari e ricorda che per eventuali domande puoi scrivere un commento o contattarci tramite il canale che preferisci. Molto probabilmente se eserciti una di queste professioni potresti aver bisogno di assistenza la nostra struttura è in grado di assolvere questo compito e contemporaneamente di farti risparmiare veramente molto per tutte le incombenze fiscali necessarie per la tua attività.
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La comunicazione delle spese sanitarie nel 2015
Nella dichiarazione precompilata dell’anno 2015 erano compresi sia i dati delle ricette (elettroniche e cartacee) recanti prescrizioni di farmaci a carico del servizio sanitario nazionale sia i dati delle spese sostenute presso alcuni operatori sanitari.
Quest’ultima comprende:
- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico i policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private;
- i presidi di specialistica ambulatoriale (poliambulatori) le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa (ad esempio ortopedie e sanitarie);
- gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Dall’elenco di cui sopra si capisce che non vi sono comprese tutte le prestazioni sanitarie di cui la normativa fiscale consente la deduzione o la detrazione.
Differenza tra deduzione e detrazione
Per i neofiti della normativa fiscale ricordiamo la differenza tra deduzione e detrazione.
Un costo è deducibile se l’importo è decurtato dal reddito fiscale lordo.
Un costo è detraibile quando invece una sua percentuale è direttamente decurtabile dall’imposta lorda.
Le spese sanitarie sono solitamente spese detraibile. La legislazione fiscale attuale permette una detrazione per una percentuale del 19%.
Come accennato sopra vi sono poi spese che danno diritto alla detrazione od alla deduzione ma non vengono acquisite in automatico, perché fatte presso soggetti che non sono obbligati alla trasmissione. Fino ai dati inerenti il periodo d’imposta 2015, non erano tenuti alla trasmissione i professionisti sanitari diversi dal medico e dall’odontoiatra (dentista), e gli altri operatori privati come gli ottici e ottometristi, le parafarmacie e le altre strutture sanitarie non accreditate.
La comunicazione al STS da parte di infermieri, psicologi, veterinari
Dal periodo d’imposta 2016 altre figure professionali sono interessati dalla comunicazione al STS.
Le figure professionali interessati sono:
- i veterinari;
- gli psicologi;
- gli infermieri;
- ostetrici;
- tecnici di radiologia.
Ti ricordiamo non solo i professionisti sono tenuti a trasmettere dati separati per l’acquisto dei medicinali.
Infatti anche gli esercizi commerciali in possesso dell’identificazione per la tracciabilità del farmaco e che vendono farmaci non soggetti a prescrizione sono tenuti a farlo.
L’acquisto di medicinali comprende anche quelli omeopatici e veterinari, dispositivi medici con marcatura Ce, servizi sanitari, assistenza protesi a ed integrativa ed altre spese sanitarie detraibili o deducibili.
Nello specifico gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico dovranno trasmettere i dati di vendita dei dispositivi medici marcati Ce e di altre spese detraibili.
La scadenza per questa comunicazione è fissata al 31 Gennaio 2017.
La comunicazione al STS
La comunicazione al STS delle categorie indicate può essere effettuate con due modalità:
- con credenziali direttamente in possesso del soggetto obbligato alle comunicazioni;
- con delega all’intermediario fiscale.
I soggetti obbligati, che l’adempimento sia diretto o per delega al commercialista, devono trasmettere i dati riportati sul documento fiscale rilasciato al cliente, contenente:
- nome e cognome del cliente;
- codice fiscale del cliente riportato sulla tessera sanitaria;
- numero e data del documento;
- data di riscossione;
Anche per le spese oggetto dei nuovi obblighi di trasmissione, il cittadino potrà avvalersi della facoltà di opporsi alla comunicazione. (per il 2016 anche per categorie aggregate)
Il trattamento dovrà rispettare le norme in materia di privacy.
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