Oggi parliamo di un argomento interessante soprattutto per le giovani lettrici ed i giovani lettori che vogliono entrare nel mondo del lavoro professionale.
Analizziamo gli aspetti principali che riguardano lo stagista e apertura partita Iva, perché molto spesso riceviamo email e richieste di delucidazioni.
Come ben saprai, per svolgere alcune professioni è necessario essere iscritti ad un apposito Albo o Ordine professionale.
In generale questa iscrizione richiede, oltre al titolo accademico, lo svolgimento di un periodo di pratica professionale ed il superamento di un esame di Stato.
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Le professioni interessate
Come primo aspetto, soffermiamoci un attimo sulle professioni più conosciute interessate.
Sono soggetti all’iscrizione ad un ordine professionale, tutti i neo diplomati o i neolaureati che intendono svolgere l’esercizio della professione di:
- assistente sociale;
- notaio, avvocato e procuratore;
- biologo, infermiere e farmacista;
- consulente del lavoro;
- dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale;
- giornalista;
- ingegnere, architetto, geometra e perito industriale;
- medico ed odontoiatra;
- psicologo;
- veterinari.
Vediamo adesso di chiarire che cosa si intende per pratica professionale.
Chiunque sia in possesso dei requisiti necessari e che voglia iscriversi ad un Albo o un Ordine, è necessario che svolga un periodo di formazione sul lavoro.
In questo periodo, il praticante è affiancato da un professionista già iscritto all’Albo o all’Ordine di riferimento.
Ogni Albo o Ordine stabilisce specifiche modalità di praticantato e le caratteristiche dell’esame di accesso alla professione.
Le caratteristiche dello stagista
La figura dello stagista è molto ricorrente negli studi professionali sia di avvocatura che in quelli in materia economico-giuridica.
Lo stagista spesso non ha una retribuzione e tale circostanza è giustificata in ragione della qualità formativa della sua presenza in studio.
In questi ultimi anni il disagio dei giovani negli studi professionali è sicuramente più sentito rispetto alla generazione precedente.
Le statistiche dimostrano che dopo un percorso formativo pieno di ostacoli, spesso non seguono soddisfazioni economiche adeguate.
La crisi delle vocazioni è evidente:
tra il 2006 ed il 2016 si sono rilevati decrementi di abilitati pari al 28%. (42.693 del 2016 contro i 59.204 del 2006).
Ma vediamo adesso quando nasce la necessità per uno stagista di prendere la partita Iva.
Stagista e apertura partita Iva
Il classico caso è rappresentato dal neo-avvocato.
Durante il periodo del praticantato, il giovane neo-avvocato, viene generalmente inquadrato con un contratto di stage dallo studio dove lavora, senza avere partita Iva.
Dopo il superamento dell’esame di stato, l’avvocato decide solitamente di mettersi in proprio.
Per quanto attiene alle scelte di natura fiscale vediamo se il neo-abilitato con partita Iva può adottare regimi agevolativi.
Il regime fiscale adatto
Il dubbio sul regime fiscale da adottare era nato negli anni in cui vigeva il “vecchio” regime dei minimi dove vi era la preclusione all’adozione laddove la nuova partita Iva fosse una “mera prosecuzione di attività precedente”.
L’amministrazione finanziaria era giunta alla convinzione che il neo avvocato poteva ugualmente essere un minimo.
La posizione ministeriale aveva escluso “la mera prosecuzione” nel caso in cui l’attività precedentemente svolta consistesse nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni.
Come è noto, dal 1° Gennaio 2016 il regime naturale per i contribuenti minimi è il regime forfettario.
Se l’adozione del nuovo regime forfettario attualmente in vigore non è più in dubbio, la questione della potenziale “mera prosecuzione” si è ripetuta.
Infatti tale presupposto è ostativo per l’applicazione di un’aliquota dell’imposta sostitutiva super agevolata del 5% rispetto al 15%.
L’A.d.E ha ribadito che gli stagisti per obbligo di legge possono usufruire di tutte le agevolazioni anche nel regime forfettario.
Questo perché non sono interessati alle restrizioni inerenti la mera prosecuzione.
Il neo avvocato che prende la partita Iva dopo aver fatto stage o praticantato può adottare il regime forfettario con tutte le sue massime agevolazioni.
In particolare, per la determinazione dell’imposta sostitutiva da versare, può applicare l’aliquota del 5%.
Ovviamente quanto detto in questo articolo per i neo-avvocati può essere ripetuto per tutti gli altri neo iscritti ad Albi professionali.
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