Tra le società di persone il nostro ordinamento permette la costituzione di società in accomandita semplice.
Società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice ha due categorie di soci ai sensi dell’art. 2313, c.c.:
- soci accomandatari.
Ai quali spetta, in via esclusiva, l’amministrazione e la gestione della società.
I soci accomandatari hanno una responsabilità illimitata e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali; - soci accomandanti.
I quali rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non si ingeriscano nella amministrazione della società.
Il nostro intento è quello di esaminare la compatibilità tra la qualifica di socio accomandante e l’adozione dei regimi agevolativi.
Merita ricordare che l’art. 2316, c.c. stabilisce, che “l’atto costitutivo della società in accomandita semplice deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti”.
Problemi con il tuo commercialista?
Abbonati al nostro servizio, un consulente specializzato si prenderà cura della tua partita Iva.
Differenza fra soci accomandatari e accomandanti
I soci accomandatari rispondono senza limiti per i debiti sociali mentre i soci accomandanti hanno la responsabilità limitata al conferimento pattuito.
E per quanto riguarda l’amministrazione?
Nelle società in accomandita semplice è inderogabilmente relazionata alla qualifica di socio accomandatario illimitatamente responsabile, e mai alla qualifica del socio accomandante.
Il Codice civile, con riferimento ai soci accomandanti si limita a prevedere che gli stessi possono compiere atti di ispezione e sorveglianza solo se lo statuto lo prevede. (ex art. 2320, c.c.)
Inoltre hanno diritto di avere comunicazione:
- del bilancio annuale;
- del conto dei profitti;
- delle perdite, e di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.
Fino a qui abbiamo esaminato il ruolo del socio accomandante nell’ambito dell’assetto proprietario e dell’assetto gestorio di una società in accomandita semplice.
Adesso occorre esaminare se lo stesso socio possa, contemporaneamente, essere anche titolare di una partita Iva ed adottare un regime fiscale agevolativo quale quello dei minimi o quello forfettario.
Il socio accomandante può essere titolare di partita Iva?
Prima di dare una risposta ricordiamo che, ad oggi, è precluso aprire una posizione Iva con adozione del regime dei minimi in quanto l’unico regime fiscale agevolativo è quello forfettario.
Comunque ha tuttora senso esaminare la figura del contribuente in regime dei minimi, visto che quest’ultimo può essere utilizzato per “trascinamento” dai minimi pre-riforma ex legge di Stabilità 2015.
L’applicabilità del regime forfettario e dei minimi per un socio accomandante di una Sas è effettivamente argomento dibattuto.
Una corrente di pensiero ritiene esclusa tale possibilità qualora la partecipazione sia detenuta in una società in accomandita semplice.
Per tale corrente di pensiero non è possibile avvalersi del forfait per i soggetti che partecipano, contemporaneamente:
- a società di persone;
- associazioni;
- a Srl in regime di trasparenza. (articolo 1, comma 57, lettera d, legge 190/2014)
Questo a prescindere dalla qualifica di accomandante o di accomandatario del socio.
Si ricorda che non vi sono incertezze sull’applicazione del regime forfettario nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in una società in accomandita per azioni (non in regime di trasparenza).
In quanto quest’ultime sono società di capitali, e non insorge alcuna causa di incompatibilità.
Con il nostro abbonamento gestiamo la tua Partita IVA!
Forfettario: 369€ / anno Iva Inclusa
Semplificato: 989 € / anno Iva inclusa
Per informazioni leggi come funziona il servizio e contattaci con il form qui sotto.
Lascia un commento