Lo sdoganamento centralizzato all’importazione è una rilevante innovazione introdotta nell’ambito della normativa doganale dell’Unione Europea, mirata a semplificare e ottimizzare le operazioni per le aziende che importano merci. Con la Circolare n. 23/2024, pubblicata il 30 ottobre, l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni operative per presentare la richiesta di autorizzazione a questa procedura, prevista dall’articolo 179 del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE 952/2013).
Che cos’è lo sdoganamento centralizzato all’importazione?
Questa procedura consente alle aziende di presentare una dichiarazione doganale presso l’ufficio doganale dello Stato membro in cui sono stabilite (ufficio di controllo), mentre le merci vengono fisicamente presentate in un altro Stato membro (ufficio di presentazione). Tale semplificazione consente una gestione più efficiente delle operazioni doganali, riducendo i costi e ottimizzando la logistica.
Dal 1° luglio 2024, con l’entrata in vigore del sistema CCI (Centralized Clearance for Import), gli Stati membri hanno iniziato a implementare lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali coinvolti. In questa prima fase, il sistema si applica a specifici regimi, come l’importazione, il deposito doganale, il perfezionamento attivo e l’uso finale, escludendo però le merci soggette ad accise, gli scambi tra territori fiscali speciali e i prodotti regolati da politiche agricole comuni. Ulteriori funzionalità saranno implementate entro giugno 2025.
Vantaggi per le aziende
Lo sdoganamento centralizzato offre molteplici vantaggi:
- semplificazione amministrativa con un unico ufficio doganale di riferimento per tutte le formalità
- ottimizzazione logistica dove le merci possono essere gestite in modo più rapido ed efficiente su tutto il territorio UE
- riduzione dei costi attraverso la centralizzazione delle operazioni doganali che aiuta a ottimizzare i flussi operativi e ridurre le spese.
Requisiti per l’autorizzazione
Per richiedere l’autorizzazione, gli operatori devono essere Operatori Economici Autorizzati per le semplificazioni doganali (AEOC). L’istanza va presentata tramite il Customs Decision System (CDS) all’ufficio doganale dello Stato membro in cui l’azienda è registrata. L’ufficio verifica la domanda e avvia una consultazione con gli Stati membri coinvolti, predisponendo un progetto di autorizzazione e un piano di controllo entro 45 giorni.
Modalità di consultazione tra Stati membri
La procedura di consultazione richiede che ogni Stato membro coinvolto comunichi eventuali obiezioni entro 90 giorni. Se non si raggiunge un accordo, l’autorizzazione non viene concessa. In assenza di obiezioni o con il consenso implicito tramite silenzio assenso, l’autorizzazione viene formalizzata tramite il sistema CDS. In caso di contestazioni non essenziali, l’autorizzazione può essere concessa escludendo la parte oggetto di obiezione.
Riscossione dei tributi nazionali
La riscossione delle imposte, come IVA e accise, è gestita dall’ufficio di presentazione delle merci, basandosi sulle informazioni fornite dall’ufficio di controllo. Se l’Italia è coinvolta come ufficio di presentazione, l’operatore deve identificarsi ai fini IVA, utilizzando un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta con una Partita IVA italiana.
Se l’Italia agisce come ufficio di controllo, i dazi doganali vengono riscossi dall’Amministrazione nazionale, con pagamento tramite conto di debito.
Competenze degli uffici doganali
L’Ufficio doganale di controllo si occupa della verifica della dichiarazione doganale, effettuando eventuali controlli documentali e trasmettendo l’esito all’ufficio di presentazione. Quest’ultimo, l’Ufficio doganale di presentazione, esegue i controlli fisici e gestisce la riscossione dei tributi, nonché le verifiche legate alle restrizioni e alle normative nazionali.
Conclusioni
Lo sdoganamento centralizzato all’importazione rappresenta una semplificazione strategica per le imprese internazionali, garantendo una gestione più efficiente e rapida delle operazioni doganali in tutta l’Unione Europea. Tuttavia, per sfruttare appieno questa opportunità, le aziende devono assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti e di preparare accuratamente la documentazione necessaria.
Le aziende che operano su scala internazionale dovrebbero valutare l’adozione di questa procedura per ottimizzare i flussi commerciali e migliorare la propria efficienza operativa nel mercato europeo.
Lascia un commento