Molti contribuenti negli scorsi anni hanno aperto la partita Iva ed hanno adottato il regime dei minimi.
Il regime dei minimi, nella versione novellata dall’art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011, aveva l’obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani o di coloro che perdono il lavoro.
L’art. 1, co. 54-89 della L. 190/2014 ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato, il regime forfettario adatto sia per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Alla luce di questo, vediamo quale rappresenta la scelta del regime fiscale migliore per la tua attività.
Dobbiamo essere consapevoli che a volte alcune scelte sono per forza obbligate da aspetti che non dipendono dalla volontà ma dal rispetto di precise direttive e norme.
Il nuovo regime forfettario, sostituisce dunque il regime dei minimi di cui all’art. 1, co. 96-115 e 117, L. 24.12.2007, n. 244 e di cui all’art. 27, co. 1 e D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111.
Tuttavia il decreto “Milleproroghe” ha prorogato a tutto il 2015 il regime dei minimi precedentemente abrogato dalla Legge di Stabilità 2015.
Dal 1° gennaio 2016 l’unico regime fiscale agevolativo è il regime forfettario.
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Uscire dal regime dei minimi per limiti temporali
Vediamo chi deve uscire dal regime dei minimi al 1° Gennaio 2017 per raggiunti limiti temporali.
Il regime dei minimi era applicabile, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi.
Resta tuttora applicabile anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, fino al compimento del 35° anno di età.
Applicando la norma si evince che dal 1° gennaio 2017 deve uscire dal regime dei miniimi chi:
- ha aperto la partita Iva nel corso del periodo d’imposta 2012 e nel 2016 ha compiuto almeno l’età anagrafica di 35 anni;
- oppure ha aperto la partita Iva prima del periodo d’imposta 2012 e nel 2016 ha compiuto l’età anagrafica di 35 anni.
Uscire dal regime dei minimi per mancanza dei requisiti
Per continuare ad adottare il regime dei minimi nell’anno solare precedente i contribuenti:
- devono aver conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 €.
- non devono aver effettuato cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, ai servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali e ai trattati e accordi internazionali (sono comprese le operazioni con la Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino);
- non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), Tuir, anche assunti a progetto, programma di lavoro o fase di esso
- nel triennio precedente non abbiano acquistato beni strumentali (anche da privati), anche in leasing, per un ammontare complessivo superiore a e 15.000.
Applicando la norma si evince che dal 1° gennaio 2017 dal regime dei minimi esce chi:
- ha conseguito nel corso del 2016 ricavi per 50.000 €;
- ha effettuato cessioni all’esportazione;
- ha assunto lavoratori dipendenti.
Chi esce dal regime dei minimi quale regime può adottare?
La risposta a questa domanda è facile, ma si devono distinguere due categorie di contribuenti:
- chi esce dal regime dei minimi per limiti temporali:
- chi esce dal regime dei minimi per mancanza dei requisiti.
Nel primo caso, il contribuente dovrà adottare il regime forfettario che, come accennato, è il regime naturale per tutte le partite Iva.
Ovviamente dovrà analizzare se i limiti dei forfettari sono compatibili con la sua attività.
Nel secondo caso invece, si dovrà verificare se il contribuente non risulta più coerente nemmeno con il regime forfettario e di conseguenza prendere le debite decisioni.
Soggetti esclusi dal regime dei nuovi minimi
Vediamo adesso chi sono quei soggetti esclusi dal regime dei contribuenti minimi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva (e il caso, ad es., dei produttori agricoli, degli esercenti attività di agriturismo, agenzia di viaggio e turismo, di giochi e intrattenimenti, di commercio di beni mobili usati).
Tuttavia la C.M. 28 gennaio 2008, n. 7/E ha precisato che e possibile applicare il regime dei minimi per un’attività agricola in regime speciale Iva, a condizione che la stessa non ecceda i limiti previsti ai fini delle imposte dirette di reddito agrario.
Cosi pure e possibile esercitare l’attività di agriturismo a condizione che il contribuente opti per il regime Iva nei modi ordinari; - i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono:
– fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili. (di cui all’art. 10, co. 1, n. 8, D.P.R. 633/1972);
– mezzi di trasporto nuovi. (di cui all’art. 53, co. 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427); - gli imprenditori individuali ed i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni di cui all’art. 5, Tuir o in S.r.l., che si trovano nel regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116, Tuir.
N.B.: la C.M. 7/E/2008 ha precisato che le cause di esclusione vanno verificate al momento di applicazione del regime e non nell’anno precedente all’ingresso nello stesso.
Imposta sostitutiva e determinazione della base imponibile
Parliamo adesso dell’imposta sostitutiva.
Sicuramente però la domanda successiva da porsi sarà: come determinare la base imponibile?
Cominciamo dicendo che il reddito di impresa (determinato eccezionalmente con il principio di cassa) o di lavoro autonomo deriva dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione.
In tal senso si è esteso in via eccezionale il criterio di cassa anche per la determinazione del reddito d’impresa.
Inoltre è stato stabilito che:
- non rileva il valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nella vigenza del regime, giacché il relativo costo per l’acquisto si imputa nell’esercizio in cui avviene il relativo pagamento;
- il costo di acquisto dei beni strumentali è deducibile dal reddito dell’esercizio in cui e avvenuto il pagamento e la plusvalenza derivante dalla cessione degli stessi beni e pari al corrispettivo pattuito e concorre alla formazione del reddito dell’esercizio in cui lo stesso e percepito;
- nel caso di cessione di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello dal quale decorre il regime, l’eventuale plusvalenza o minusvalenze e determinata, rispettivamente, ex art. 86 e 101, Tuir. Il costo non ammortizzato e pari a quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se si effettua rateizzazione del corrispettivo, lo stesso concorre alla formazione del reddito di esercizio in cui e percepito, diminuito del costo di acquisto non ammortizzato proporzionalmente alle somme percepite nel periodo di imposta. Ecco quindi come viene esplicitata la rilevanza dei componenti straordinari di reddito quali plus e minusvalenze.
La deducibilità delle spese
Per i contribuenti minimi non trova applicazione il principio di competenza e neppure le disposizioni contenute nel Tuir ai fini della determinazione del reddito previste per le imposte dirette. (es. rateizzazione plusvalenze, ecc.).
Esclusione dall’Irap
Per tutti i lettori abbiamo una notizia positiva.
I contribuenti minimi non sono considerati soggetti passivi dell’Irap e quindi sono esclusi dal pagamento di tale imposta.
Applicazione imposta sostitutiva
Sul reddito conseguito dai nuovi contribuenti minimi si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura ridotta del 5%. (anziché del 20% come previsto per il vecchio regime dei minimi in vigore fino al 31.12.2011).
Ritenuta d’acconto Irpef per professionisti
Diversamente rispetto al previgente regime dei minimi in vigore fino al 31.12.2011, l’Agenzia delle Entrate ha fatto una precisazione con il provvedimento del 22.12.2011.
In quanto i ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del nuovo regime fiscale non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto.
I contribuenti sono tenuti a rilasciare o riportare direttamente in fattura un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito e soggetto ad imposta sostitutiva.
Imposta di bollo sulle fatture
La R.M. 3 ottobre 2008, n. 365/E ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo nel caso di servizi resi dai contribuenti minimi agli Uffici finanziari.
Ha disposto che, in relazione a tali prestazioni, l’imposta di bollo deve essere assolta due volte, nella misura di 2,00 € ciascuna, laddove il relativo documento rechi un importo superiore ad 77,47 €.
Una prima volta sulla fattura emessa dal professionista in questione, posto che tale documento non reca addebito dell’Iva in quanto trattasi si contribuente minimo.
Una seconda volta sul titolo di spesa emesso dagli Uffici finanziari a favore del lavoratore autonomo.
Pertanto, i contribuenti minimi dovranno applicare l’imposta di bollo di 2,00 € sulla copia consegnata al cliente.
Contributi previdenziali
I contributi previdenziali versati nel periodo fiscale sono ammessi in deduzione del reddito cosi come calcolato ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva anziché da quello complessivo.
Si osserva che il reddito calcolato ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva rileva per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge e che, i contributi previdenziali e assistenziali versati si deducono dal reddito.
Di conseguenza un’eventuale eccedenza e deducibile dal reddito complessivo ex art. 10, Tuir.
Esonero da adempimenti ed obblighi
I contribuenti minimi sono esonerati, ai fini delle imposte sui redditi, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Tuttavia, ai fini reddituali, deve essere presentata annualmente la dichiarazione dei redditi.
Mentre ai fini Iva, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi previsti.
Rimangono invece tenuti agli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.
L’unica eccezione è che siano svolte una delle attività previste dall’art. 2, D.P.R. 696/1996. (sulle fatture emesse, senza Iva, si deve annotare che si tratta di operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.).
Sono inoltre esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva e dall’obbligo di presentazione della comunicazione black list. ( prevista dall’art. 1, co. 1, D.L. 78/2010 e dall’art. 1, D.L. 40/2010.)
Cessazione del regime dei minimi
Il nuovo regime dei contribuenti minimi cessa, comunque, dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni sopra indicate.
Questo significa che si verifica una delle condizioni previste dall’art. 1, co. 99, L. 244/2007. (ad es. se si muta l’attività rientrando in un regime speciale Iva).
In ogni caso i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi, proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale.
Per scadenza naturale si intende il termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età. Se il 2015 è l’ultimo anno di applicazione del regime dei minimi gli stessi, nel 2016, possono adottare il regime forfettario.
Ovviamente dovranno essere rispettati i requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste, oppure si passerà al regime ordinario.
Proroga del regime dei minimi per il 2015
In sede di conversione del Decreto “Milleproroghe”, era prevista la possibilità di adottare, anche nel 2015, il regime dei minimi da parte dei soggetti in possesso dei relativi requisiti.
I contribuenti che avevano già iniziato l’attività nel 2015, adottando il regime forfettario o ordinario, potevano decidere di “transitare” al regime dei minimi.
In base alla R.M. 23.7.2015, n. 67/E, potevano avvalersi del regime agevolato anche i contribuenti che avevano iniziato una nuova attività nell’anno 2015.
Questo però prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, co. 12-undecies, D.L. 192/2014, conv. con modif. con L. 27.2.2015, n. 11.
In tale caso, al fine di avvalersi del regime agevolato, era necessario comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2015 da presentare nel 2016.
Si doveva inoltre allegare il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva.
Tali contribuenti potevano apportare le opportune rettifiche e modifiche per applicare il regime agevolato entro 30 giorni dalla pubblicazione della R.M. 67/2015. (in particolare vanno emesse note di accredito per correggere l’applicazione dell’Iva con restituzione della stessa al cliente e vanno effettuate variazioni in aumento sull’Iva detratta nel primo trimestre).
Nuovo regime fiscale forfettario dal 2016
La Legge n. 208 del 28.12.2015 apporta alcune modifiche al regime forfettario precedentemente vigente di cui all’ art. 1, commi 54-89, L. 23.12.2014, n. 190.
La modifica è volta ad ampliare la platea dei soggetti che possono applicare tale regime.
Quest’ultimo sostituisce il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge 388/2000, quello dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011 nonché quello c.d. super-semplificato ex art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011.
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