Hai affidato ad un commercialista il compito di inviare la tua dichiarazione all’Agenzia delle Entrate?
Devi sapere che anche il commercialista ha degli obblighi da assolvere e delle responsabilità da assumersi.
Oggi, vediamo di capire quali sono le responsabilità del commercialista incaricato per la dichiarazione dei redditi.
Quali sono gli obblighi del commercialista?
Vediamo gli obblighi degli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni.
Sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni dei redditi da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
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Chi sono gli intermediari
L’intermediario, per antonomasia, è il dottore commercialista.
Tra i soggetti che possono assolvere alle funzioni di intermediario ex art. 3, comma 3 DPR 322/98 vi sono anche i periti ed esperti tenuti dalla camere di commercio per la sub categoria tributi.
Quest’ultimi devono possedere il requisito di iscrizione entro la data del 30 settembre 1993.
Altri soggetto sono avvocati, gli iscritti nel registro dei revisori contabili, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, i Caf-dipendente, i Caf-imprese, i notai, i dottori agronomi e i dottori forestali.
Commercialisti doveri ed obblighi
Nell’esercizio della sua attività, e nello specifico nella presentazione della dichiarazione dei redditi, i commercialisti devono rispettare determinati obblighi di legge:
- rilasciare al contribuente l’impegno per la trasmissione telematica della dichiarazione;
- indicare se la stessa sia stata anticipatamente compilata dal contribuente o se al contrario sia lui stesso a compilarla;
- trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate;
- rilasciare al dichiarante l’originale della dichiarazione inviata ed una copia della ricevuta di consegna dell’Agenzia delle Entrate.
É fondamentale rilasciare la copia della ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il contribuente deve conservarla, insieme alla dichiarazione, per il periodo minimo previsto dalla legge.
Il commercialista incaricato non deve dimenticare di far apporre dal dichiarante la firma di sottoscrivere.
Laddove la sottoscrizione non risulti la dichiarazione è nulla.
Il dichiarante però, può rimediare a questo errore se provvede a firmare la propria dichiarazione entro 30 giorni dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate evidenzia l’errore
Conservazione della dichiarazione
Il commercialista incaricato deve conservare una copia della dichiarazione trasmessa.
L’intermediario è obbligato a conservare le dichiarazioni sia in formato cartaceo che informatico.
Laddove il commercialista sottoponga a conservazione digitale la dichiarazione del contribuente, dovrà garantire anche:
- la leggibilità nel tempo;
- la possibilità di ricerca ed estrazione delle dichiarazioni (in base a nome, codice fiscale, p.IVA…);
- un ordine cronologico.
Le responsabilità del commercialista incaricato per la dichiarazione
Vediamo dunque, le responsabilità del commercialista incaricato per la dichiarazione.
Il commercialista una volta ricevuto l’incarico dal contribuente, si assume anche delle responsabilità particolari, come:
- trasmettere le dichiarazioni entro la data di scadenza per l’invio delle stesse all’Agenzia delle Entrate;
- inviare la dichiarazione entro un mese dall’impegno ricevuto , anche nel caso in cui il contribuente gli affidi l’incarico dopo la data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni;
- comunicare dati conformi alla dichiarazione compilata dal cliente.
Le responsabilità del dichiarante
Sicuramente la responsabilità più importante è la scelta accurata dell’intermediario.
E’ opportuno informarsi e stare attenti soprattutto ad eventuali gravi e ripetute irregolarità commesse in precedenza dal commercialista individuato quale proprio intermediario nello svolgimento della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica. Per tutelarsi può essere opportuno informarsi presso l’Ordine professionale di appartanenza del professionista e richiedere quali eventuali provvedimenti di sospensione erogati risultano comminati.
E se l’intermediario non invia la dichiarazione?
Se il commercialista non assolve ai suoi compiti ed al mandato professionale conferitogli e quindi non invia la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate né in formato cartaceo né telematico, va incontro a delle sanzioni.
Ai sensi l’art. 7 bis D. Lgs n° 241/1997 in caso di tardive od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’3 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativo da lire un milione (€ 516,00) a lire dieci milioni (€ 5164,00).
Il commercialista è responsabile quindi di omissione della dichiarazione in due casi:
- Se si assume l’impegno entro il 30 settembre, ma invia la dichiarazione oltre i termini di presentazione;
- Se si è assunto l’impegno dopo il 30 Settembre, ma oltrepassa il termine di un mese per l’invio della dichiarazione.
E’ possibile rimediare all’errore dell’omessa presentazione?
Nel caso in cui il commercialista si ravveda (l’istituto giuridico in cui chi omette un adempimento si attiva per eliminare l’omissione) l’ordinamento stempera le sanzioni. Se il commercialista provvede ad inviare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione può sanare l’inadempimento versando una sanzione ridotta a 51 €.
La vigilanza e l’auditing
L’Agenzia delle Entrate vigila sull’intermediario nella fasi:
- autorizzazione allo svolgimento dell’attività
- verifica della regolarità della trasmissione ex art. 3, co. 4, DPR 22 luglio 1998 n. 322
- verifica del rispetto della privacy
L’Agenzia delle Entrate ha il compito di accertare che gli intermediari siano:
- efficienti nella loro attività;
- affidabili nei rapporti con l’Agenzia ed i contribuenti;
- preparati professionalmente.
Il controllo è di esclusiva competenza della Direzione Regionale e si articola nelle fasi di:
- selezione dei soggetti da controllare;
- attività istruttoria
- accesso e verbalizzazione delle operazioni compiute.
Quale sanzione massima, l’intermediario può addirittura ricevere la revoca dell’abilitazione all’invio telematico della dichiarazione da parte dei contribuenti.
I casi in cui questo può avvenire sono :
- assoggettamento a procedure concorsuali;
- sospensione maggiore di un anno e radiazione dall’albo dei professionisti;
- gravi e ripetute inadempienze quali intermediario;
- mancato invio o difformità dei dati delle dichiarazioni inviate per conto dei dichiaranti;
- mancato rispetto della privacy.
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