Un nostro lettore Angelo di Roma ci chiede maggiori informazioni in merito a requisiti regime semplificato.
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Requisiti regime semplificato
Buongiorno, sono un contribuente in regime semplificato. Ho letto che dal 1° gennaio 2017 sono cambiate molte cose ma non riesco a comprendere se ancora posso adottare il regime semplificato. In breve ho una snc con mio fratello con attività di autocarrozzeria ed il nostro volume di affari è circa 320.000,00 euro annui.
Grazie
Angelo – Roma
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La nostra risposta ad Angelo
Ciao Angelo, come saprai il regime semplificato è stato soggetto a radicali modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017.
Le modifiche riguardano le modalità di determinazione del reddito mentre non concernono il profilo soggettivo.
In sintesi il regime semplificato continua ad essere il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata in base agli articoli 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973, sempreché questi soggetti non optino per la tenuta della contabilità ordinaria.
A norma del nuovo articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
- imprese familiari e aziende coniugali;
- società di persone commerciali (snc e sas);
- società di armamento e le società di fatto;
- enti non commerciali per l’attività di natura commerciale.
Tutti i soggetti menzionati possono adottare il regime di contabilità semplificato laddove i compensi percepiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore alle soglie indicate in precedenza, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno (cfr. articolo 18, comma 9, del D.P.R. 600/1973).
Un saluto
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