Una nostra lettrice Maria di Rossano Calabro ci chiede maggiori informazioni in merito a registro degli incassi e pagamenti.
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Registro degli incassi e pagamenti
Ciao staff, sono Maria e vi contatto su l’Esperto risponde per la posizione di mio marito. Come vi ho già detto al telefono sono arrabbiatissima con le novità fiscali per l’azienda di mio marito e vorrei che tutti sapessero quanto adempimenti occorrono rispettare per una piccola azienda edile in regime di contabilità semplificata. Dal primo gennaio mi avete consigliato di adottare un nuovo regime: il registro degli incassi e pagamenti. E’ proprio necessario?
Maria – Rossano Calabro
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La nostra risposta a Maria
Salve Maria, il registro degli incassi e pagamenti per coloro che adottano il regime di contabilità semplificata è una delle tre alternative concesse al contribuente per risolvere i problemi per riconciliazione tra fatture emesse e ricevute e le riscossioni ed i pagamenti.
Nel tuo caso si assiste a situazione di forte asimmetria tra l’emissione di documenti fiscali ed il correlativo momento finanziario per cui ti abbiamo consigliato l’adozione del registro degli incassi e pagamenti.
Rimandando ovviamente ad una trattazione riservata le questioni attinenti l’azienda di tuo marito riportiamo di seguito le caratteristiche del registro degli incassi e pagamenti.
Il nuovo articolo 18DPR 600/73 al comma 2 disciplina l’obbligo per le imprese minori di istituire appositi registri ai fini delle imposte sul reddito, dove annotare rispettivamente i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti.
Con riferimento alla registrazione dei ricavi, è previsto che deve essere annotato, cronologicamente, per ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o di altro documento emesso.
La Circolare 11/E del 13 aprile 2017 ha precisato che l’obbligo di annotazione previsto dalla lettera b), possa essere assolto anche con la sola indicazione del codice fiscale del cliente, mentre l’obbligo previsto dalla lettera c) possa essere assolto, quando non è obbligatoria ai fini IVA l’emissione della fattura, con l’annotazione del documento contabile che certifica l’operazione effettuata (ad esempio, anche il documento che comprovi l’effettuazione della prestazione per le operazioni non considerate ai fini Iva cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi).
Con riferimento alla registrazione dei costi, è previsto che devono essere annotati cronologicamente quelli effettivamente sostenuti nell’esercizio e, per ciascuna spesa, “devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo”, ossia:
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza del soggetto che riceve il pagamento (anche in tal caso, l’obbligo si ritiene assolto con l’indicazione del codice fiscale del soggetto che riceve il pagamento);
c) gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto, che comprovi l’avvenuto pagamento quando non è obbligatoria ai fini IVA l’emissione della fattura.
Quanto ai termini di registrazione, trattandosi di scritture cronologiche, ancora la circolare 11/E ha richiamto l’articolo 22 del D.P.R. n. 600/1973 secondo cui “le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni” dal momento in cui l’operazione assume rilevanza, ossia dall’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa.
I componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa, per espressa previsione del comma 3 dell’articolo 18, devono essere annotati nei registri stessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Un saluto
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