Regime minimi e San Marino
Oggi vediamo di analizzare alla luce delle nuove normative cosa lega il regime minimi e San Marino e cosa comporta per il contribuente che si trova in questa condizione.
Gli aspetti principali riguarderanno le novità, l’acquisto e la cessione di beni ed infine le prestazioni di servizi nel regime dei minimi.
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Le operazioni con San Marino novità 2017
Il DL 193/2016, convertito con la legge 225/2016, meglio noto come legge Stabilità 2017, ho introdotto, da un lato, nuovi adempimenti fiscali quali lo spesometro e la comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva, ma fortunatamente ha anche soppresso alcuni precedenti adempimenti.
Uno degli adempimenti più fastidiosi, soppresso dal 1° gennaio 2017, riguarda le operazioni con San Marino.
Infatti, è stata disposta la soppressione della comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza Iva. (art.16, co.1, lett. c), DM 24.12.1993.)
Per l’adempimento eliminato era necessario integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese ai sensi dell’art.17, DPR 633/1972, applicando l’imposta con il reverse charge.
Tale adempimento consisteva nella compilazione del quadro SE della comunicazione polivalente, da trasmettere
telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura.
L’acquisto di beni da San Marino nel regime dei minimi
Precisiamo subito che l’acquisto di beni di San Marino non pregiudica l’adozione del regime dei minimi.
Per quanto riguarda la questione della fatturazione/acquisto beni nei confronti di San Marino, ti ricordiamo il comportamento da tenere in relazione all’acquisto.
Innanzitutto l’importazione di beni provenienti dall’estero non costituisce operazione che comporta l’abbandono dal regime dei minimi.
Questo perché tale conseguenza si ha solo avendo effettuato l’operazione contraria, cioè la cessione all’esportazione.
Non esiste invece alcune norma che comporta l’abbandono del regime dei minimi per aver eseguito importazioni.
Anzi, tale operazione sia ammissibile, lo conferma implicitamente l’art. 1 , comma 100 della legge 244/07 quando afferma che non vi è diritto alla detrazione Iva nel caso di acquisti nazionali, intracomunitari o importazioni.
Nel caso in cui l’Iva nella fattura da parte del cedente Sammarinese fosse addebitata non sussistono adempimenti.
Viceversa il contribuente si troverebbe nella condizione di procedere all’autofattura, in questo caso l’Iva deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura.
Le cessioni di beni a San Marino e regime dei minimi
Come segnalato nel paragrafo precedente, la cessione di beni a San Marino è preclusa a chi adotta il regime dei minimi.
Le prestazioni di servizi e regime dei minimi
La prestazioni di servizi rese da un professionista a soggetto sammarinese non pregiudicano l’adozione del regime dei minimi.
Nella fattura il professionista dovrà indicare la sua appartenenza al regime agevolativo senza alcuna differenza rispetto alla dicitura su un qualsiasi cliente italiano.
Le prestazioni di servizi rese da un professionista non costituiscono cessione all’esportazione.
La circolare n. 17/E del 28 febbraio 2008 richiama l’articolo 71, ma fa esclusivo riferimento alle cessioni di beni che, se effettuate verso soggetti sammarinesi, sono assimilate alle cessioni all’esportazione.
Con cessioni all’esportazione si intendono le prestazioni di servizi accessorie alle cessioni di beni.
L’art. 71 fa riferimento ai soli servizi connessi alle cessioni, tenuto conto che le mere prestazioni di servizi a San Marino restano escluse da tale specifica regolamentazione.
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