Con la Risposta a interpello n. 226/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto cruciale per i contribuenti che desiderano passare al regime forfettario dopo aver adottato il regime ordinario. Anche se il passaggio avviene nei primi cinque anni di attività, l’aliquota agevolata del 5% non può essere applicata. Questo chiarimento sottolinea l’importanza di pianificare attentamente il regime fiscale sin dall’avvio dell’attività economica.
Aliquota al 5%: requisiti e condizioni
L’aliquota agevolata del 5% è una misura riservata ai contribuenti che avviano una nuova attività economica in regime forfettario. La normativa, ai sensi del comma 65 della Legge n. 190/2014, stabilisce che l’aliquota ridotta può essere applicata solo se vengono soddisfatti tre requisiti:
- nessuna attività economica nei tre anni precedenti. Il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare.
- attività non in prosecuzione. L’attività economica non deve costituire una continuazione diretta di un lavoro precedente svolto come dipendente o autonomo, salvo alcune eccezioni, come praticantati obbligatori.
- limiti per attività proseguite da altri soggetti. Se l’attività è stata precedentemente svolta da un altro soggetto, i ricavi e compensi dell’anno precedente non devono superare gli 85.000 euro.
Questi requisiti sono stati introdotti per incentivare l’avvio di nuove attività e premiare chi sceglie il regime forfettario sin dall’inizio.
Perché non spetta il 5% a chi proviene dal regime ordinario
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario rappresenta una continuità dell’attività economica. Pertanto, non si configura una nuova attività che possa beneficiare dell’aliquota ridotta al 5%.
Questo principio vale anche nei casi in cui il contribuente sia stato inizialmente escluso dal regime forfettario per la presenza di cause ostative, come un reddito da lavoro dipendente superiore alla soglia prevista.
Il caso analizzato: chiarimenti ufficiali
L’Agenzia ha esaminato il caso di una contribuente che ha avviato un’attività di lavoro autonomo nel mese di maggio dell’anno X, adottando il regime ordinario a causa di un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro. Ha maturato i requisiti per accedere al regime forfettario dall’anno X+1 e ha chiesto di applicare l’aliquota agevolata del 5% per i successivi quattro anni.
La risposta dell’Agenzia è stata chiara. L’aliquota del 5% non spetta, poiché l’attività economica era già iniziata in regime ordinario. La normativa agevola esclusivamente chi avvia una nuova attività applicando il regime forfettario ab origine.
Aliquota del 15% per chi proviene dal regime ordinario
I contribuenti che transitano al regime forfettario dal regime ordinario possono comunque beneficiare dell’aliquota sostitutiva del 15%, purché rispettino i requisiti di accesso generali, tra cui il limite di ricavi o compensi annui di 85.000 euro.
Questa aliquota, pur non essendo ridotta, offre comunque vantaggi rispetto alla tassazione progressiva del regime ordinario, soprattutto per chi ha costi contenuti e desidera semplificare gli adempimenti fiscali.
Conclusioni
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario non consente di accedere all’aliquota agevolata del 5%, anche se avviene nei primi anni di attività. La riduzione è riservata esclusivamente a chi avvia una nuova attività applicando il regime forfettario fin dall’inizio.
Per garantire una scelta ottimale e rispettare le regole previste dalla normativa, è consigliabile affidarsi a un consulente fiscale esperto. Un supporto professionale ti aiuterà a valutare la convenienza del regime fiscale più adatto alla tua situazione e a evitare errori che potrebbero compromettere i vantaggi fiscali.