Riceviamo molte e-mail e telefonate di lavoratori dipendenti che desiderano aprire una partita Iva per svolgere attività imprenditoriale o libera professione.
In questo articolo non trattiamo gli impedimenti che possono sorgere, ma per eventuali chiarimenti puoi leggere l’articolo lavoro dipendente e regime forfettario.
Ti facciamo presente che puoi leggere anche l’articolo spese per lavoro dipendente nel regime dei minimi.
Vediamo quindi in dettaglio cosa lega il regime forfettario e lavoro dipendente soprattutto alla luce delle novità fiscali del 2017.
Se hai ulteriori domande scrivile nei commenti che risponderemo volentieri a tutti i quesiti.
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La vecchia normativa tra regime forfettario e redditi di lavoro dipendente
La Legge di Stabilità per il 2016 ha abrogato la lettera d) del comma 54.
La stessa prevedeva che potevano accedere al regime forfettario i soli contribuenti che avevano conseguito redditi in misura prevalente rispetto a quelli di lavoro dipendente o assimilati nell’attività:
- d’impresa;
- arte;
- professione.
Regime forfettario e redditi di lavoro dipendente per il 2017
La Legge di Stabilità 2016 ha modificato il rapporto di compatibilità tra il contribuente forfettario ed il proprio reddito da dipendente.
Precisiamo subito che le norme valide per il 2016 valgono anche per il 2017.
Coloro che applicano il regime forfettario a partire dal 2016, devono considerare quanto riportato dalla circolare ministeriale n. 10/E dell’aprile 2016.
E’ precluso l’accesso al regime per coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000,00 €. (comma 111 Legge 208/2015).
Facciamo un esempio
Se un soggetto vuole aprire partita Iva nel 2017 deve osservare i propri redditi di lavoro dipendente nel 2016.
Laddove eccedano i 30.000,00 € non si potrà accedere al regime forfettario.
Tale limite, introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, è confermato anche per il 2017.
Si ricorda che non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, ma ad una condizione.
Ovvero, nel medesimo anno, non deve essere stato percepito un reddito di pensione rilevante ai fini del raggiungimento della citata soglia.
Il motivo è nel fatto che anche il reddito da pensione è assimilato al reddito da dipendente.
Diverso è invece il caso laddove, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
In questo caso si attua la preclusione al regime forfettario.
Il motivo dell’applicazione dell’esclusione dal regime forfettario è stato giustificato dalla stessa Circolare n. 10/E con le seguenti parole.
“Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali.
Si evidenzia, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario”.
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Samanta says
Buongiorno, non mi è ben chiara una cosa…sono lavoratrice dipendente presso una società di servizi codice ateco 63.11.1 e vorrei aprire una attività di ristorazione e asporto 56.10.20. Il mio reddito (imponibile fiscale) è di poco superiore ai 30.000 euro ma il commercialista mi dice che posso accedere al regime forfettario comunque perchè relative ad un’altra attività che non è la stessa per la quale chiederei l’agevolazione. E’ corretto? Leggendo I vari articoli non si parla mai di superamento del minimo per lo stesso tipo di attività ma solo di reddito da lavoro dipendente.Grazie, Samanta
Staff says
Buongiorno Samanta, nella normativa non si fa riferimento alla tipologia di attività svolta come dipendente. Se al 31/12 dell’anno precedente l’apertura della partita Iva si è percepito un reddito da lavoratore dipendente superiore ai 30.000€, non può essere applicato il regime forfettario, indipendentemente dal codice Ateco del datore di lavoro.
Cordiali saluti.