Hai mai pensato di aprire più attività insieme? Oppure ci hai pensato ma non sai se questo è possibile o se è previsto dalla attuale normativa fiscale.
Vorresti maggiori informazioni su regime forfettario con più attività ma non sai a chi domandare questa informazione?
Proviamo a rispondere a questi tuoi dubbi perchè oggi se hai una idea è giusto coltivarla e trasformarla in una bella realtà imprenditoriale.
Oggi trattiamo questo argomento dalla prospettiva di chi pensa di aprire una posizione Iva con il regime forfettario.
Vediamo cioè se il suddetto regime fiscale è compatibile con l’esercizio di un’altra attività.
La risposta è più semplice rispetto alla normativa tributaria per il regime dei minimi.
Infatti aprire la partita Iva con il regime forfettario ed avere contemporaneamente un’altra attività è possibile.
Dopo che hai avuto questa buona notizia merita di approfondire l’argomento e comprendere bene il motivo di questa possibilità.
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Perché è possibile
Questo avviene perché il regime forfettario è un regime naturale, cioè dove non è prevista una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione è subordinata soltanto al verificarsi di alcuni condizioni. Vediamole insieme.
La norma attuale dispone che possono accedere al regime forfettario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione.
Occorre che nell’anno precedente:
- abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti.
- abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000,00 € lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.
- il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000,00 €.
Per quanto riguarda il primo punto i ricavi o i compensi andranno ragguagliati all’anno nel caso non sia iniziata dal primo di gennaio ma successivamente.
Un altro aspetto importante è che compensi e ricavi sono diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata.
Nel caso il contribuente eserciti più attività contraddistinte da codici ATECO differenti occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività svolte.
Per individuare i valori soglia di permanenza dentro il regime forfettario consulta la tabella
Per quanto riguarda il secondo punto alla determinazione del limite di 5000 euro lordi concorrono:
- gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
- le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Per quanto concerne il terzo punto ti ricordiamo che non concorrono alla formazione del limite dei 20.000 euro i beni immobili acquisiti, anche se detenuti in locazione.
Regime forfettario ed esercizio di più attività’
E’ possibile adottare il regime forfettario per il contribuente che svolge più attività.
Vi sono però dei limiti.
Vediamoli con un esempio.
Pensiamo ad un geometra che svolge contemporaneamente anche l’attività di impresa di costruzioni individuale.
La tabella del regime forfettario prescrive per l’attività di geometra un limite di compensi pari a 30.000,00 € con un coefficiente di redditività pari al 87%;
L’attività di imprenditore nel settore costruzioni prescrive un limite di ricavi pari a 15.000,00 € con un coefficiente di redditività pari al 86%.
In questo caso è possibile che il contribuente possa ancora adottare il regime forfettario in un solo caso.
La somma dei ricavi e compensi non deve superare i 30.000,00 €. (occorre come già detto prendere in considerazione il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate).
Regime forfettario e lavoro dipendente
Aprire una partita Iva con il regime forfettario ed essere dipendente a tempo indeterminato è possibile.
Si deve però fare una precisazione.
La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato, dal 1° gennaio 2016, la disposizione secondo cui potevano accedere al regime forfettario solo determinati contribuenti.
Ovvero coloro che avevano conseguito redditi d’impresa, arte o professione in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati eventualmente percepiti.
Alla luce di tale modifica, questa disposizione ha effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfettario nel corso del 2015.
Dal 1° Gennaio 2016 e dunque ancora per il periodo d’imposta 2017, c’è un’unica causa di esclusione che può limitare un dipendente ad avere la partita Iva con il forfettario.
Ovvero essere un soggetto che nell’anno precedente ha percepito redditi da dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000,00 €.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque precisato che la suddetta causa di esclusione non è applicata nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.
(sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
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