Il regime forfettario è una delle opzioni fiscali più apprezzate da professionisti e imprenditori individuali grazie alla semplicità di gestione e alle agevolazioni fiscali, tra cui l’aliquota sostitutiva del 5%. Tuttavia, l’applicazione di questa aliquota ridotta non è automatica ed è riservata esclusivamente a determinate categorie di contribuenti, come chiarito dalla normativa e dagli ultimi interventi dell’Agenzia delle Entrate.
Quando si applica l’aliquota del 5%
L’aliquota del 5% nel regime forfettario è prevista dalla Legge n. 190/2014 per incentivare le nuove iniziative imprenditoriali. Può essere applicata per i primi cinque anni di attività, ma solo se sono rispettati i seguenti requisiti:
- l’attività deve essere realmente nuova e non costituire una mera prosecuzione di un’attività già svolta come lavoratore dipendente o autonomo, fatta eccezione per il praticantato obbligatorio
- il contribuente non deve aver esercitato attività d’impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti
- non devono essere state acquisite quote o rami d’azienda già operativi
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: risposta n. 226/2024
Con la risposta n. 226/2024, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’aliquota agevolata del 5% è applicabile esclusivamente a partire dal primo anno di attività. Ciò significa che i contribuenti che iniziano un’attività in regime ordinario o che superano una causa ostativa (come il limite di €30.000 di reddito da lavoro dipendente) e successivamente accedono al regime forfettario, non possono beneficiare dell’aliquota ridotta.
Un caso pratico esaminato riguardava una contribuente che, nel primo anno di attività, aveva superato il limite di reddito da lavoro dipendente e, per questo, non era potuta entrare nel regime forfettario. Dal secondo anno, avendo eliminato la causa ostativa, la contribuente è passata al regime forfettario e ha ritenuto di poter applicare l’aliquota del 5%. Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione è riservata esclusivamente ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario fin dall’avvio della loro attività.
Continuità tra vecchia e nuova attività
Un altro aspetto cruciale riguarda la definizione di “nuova attività”. L’Agenzia delle Entrate specifica che non si può considerare nuova un’attività che:
- si rivolge alla stessa clientela di quella precedentemente svolta
- utilizza le stesse competenze professionali o lavorative
Se esiste continuità tra l’attività precedente e quella avviata, non si ha diritto all’aliquota ridotta, poiché l’agevolazione è destinata esclusivamente a chi avvia un’iniziativa realmente nuova.
Il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario
Una domanda frequente riguarda il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario: è possibile applicare l’aliquota del 5%? La risposta è negativa. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio dell’aliquota ridotta può essere sfruttato solo se si aderisce al regime forfettario fin dall’inizio dell’attività.
Questa interpretazione si basa sull’articolo 1, comma 65, della Legge n. 190/2014, che stabilisce esplicitamente che l’aliquota agevolata è riservata alle nuove attività che rispettano i requisiti richiesti.
Conclusioni
L’aliquota del 5% nel regime forfettario rappresenta un’importante agevolazione per chi decide di avviare una nuova attività. Tuttavia, è fondamentale rispettare le condizioni previste dalla normativa per evitare di perdere il beneficio.
Se stai valutando di avviare un’attività o di passare al regime forfettario, è essenziale analizzare con attenzione la tua situazione personale e lavorativa. Affidarsi a un consulente fiscale esperto può fare la differenza per gestire correttamente la tua posizione fiscale ed evitare errori che potrebbero comportare l’applicazione di sanzioni o la perdita di agevolazioni.
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