Una nostra lettrice Elena di Napoli ci chiede maggiori informazioni in merito a regime di contabilità semplificata.
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Regime di contabilità semplificata
Ciao sono Elena dalla provincia di Napoli. Da pochi anni ho preso in mano la gestione della falegnameria che era di mio padre.
Il volume di affari in questi anni è costante di circa 300.000 euro. Il mio commercialista ha sempre insistito nel tener la contabilità ordinaria alla mia attività adducendo la tesi che con la ordinaria sono soggetta a minori controlli fiscali.
La contropartita della tenuta della contabilità ordinaria è però un costo altissimo del commmercialista.
Mi chiedo spesso se tutta questa spese amministrativo-fiscale valga a sposare l’idea di minori controlli, per i quali non ne vedo assolutamente la pericolosità.
Vi chiedo: potrei adottare il regime di contabilità semplificata? e, quali sono i minori adempimenti di questa contabilità rispetto a quella ordinaria?
Grazie mille per la risposta,
Elena – Napoli
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La nostra risposta a Elena
Ciao Elena, grazie per la tua domanda relativa a regime di contabilità semplifica.
Dalla riforma degli anni settanta il regime più utilizzato dalle micro aziende è il regime di contabilità semplificata.
Il fisco agevola, da sempre, i piccoli imprenditori permettendo loro di adottare un regime fiscale che sia sensibilmente più semplice di quello ordinario.
La norma che tratta del regime di contabilità semplificata è l’art. 18 del dpr 600/1973.
Anche se in questa risposta non tratteremo specificamente delle caratteristiche tecniche del regime di contabilità semplificata sappi che dal 1° gennaio 2017 tale regime, novità introdotta con la legge di stabilità 2017, adotta il criterio di cassa.
Vediamo innanzitutto chi può adottare il regime di contabilità semplificata.
Vi sono due requisiti che devono essere rispettati:
- un requisito soggettivo;
- un requisito oggettivo.
Il requisito soggettivo riguarda la veste giuridica con cui eserciti attività di impresa o libero professionali.
Puoi adottare il regime di contabilità semplificata se sei:
- una società in nome collettivo;
- una società in accomandita semplice;
- una società di armamento;
- una società di fatto;
- un’impresa commerciale individuale
Nella dizione “impresa commerciale individuale” vi rientrano anche le imprese familiari e coniugali.
Possono adottare il regime di contabilità semplificata anche tutti coloro che esercitano attività libero professionale.
Dall’elenco sopra risulta evidente che l’adozione della contabilità semplificata è preclusa a tutte le società di capitali anche laddove le stesse avessero un volume di affari esiguo. La ragione di tale preclusione è semplicemente legata al fatto che le società di capitali garantiscono la responsabilità limitata ai soci e pertanto essendo enti che rispondono unicamente con il proprio patrimonio devono presentare periodicamente dei bilanci al registro delle imprese.
La redazione del bilancio presuppone la tenuta di una contabilità ordinaria.
Vediamo adesso il requisito oggettivo che permette alla tua impresa l’adozione del regime di contabilità semplificata.
Le imprese in possesso del requisito oggettivo devono aver percepito ricavi annui non superiori a:
- 400.000,00 euro se hanno per oggetto la prestazione di servizi;
- 700.000,00 euro se hanno per oggetto altre attività.
Per coloro che apriranno la propria impresa nel corso del 2017 possono applicare il regime di contabilità semplificata se ritengono che per il primo esercizio si confermeranno i requisiti oggettivi (ricavi inferiori a 400.000 o 700.000 a seconda dell’attività).
Se hai dunque i requisiti soggettivi e oggettivi per adottare il regime di contabilità semplificata, puoi adesso affrontare le semplificazioni che ne derivano rispetto al regime di contabilità ordinaria. Le semplificazioni in tema di tenuta di registri contabili sono:
- esonero dalla tenuta del libro giornale;
- esonero dalla tenuta libro degli inventari;
- esonero dalla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.
Rimangono invece obbligatori, anche per i semplificati, tutti i registri ai fini Iva e dunque il registro Iva vendite, registro del corrispettivi (se dovuto), registro Iva acquisti. Tra tutte le semplificazioni la più importante è l’esonero dalla tenuta del libro giornale.
Cerchiamo di spiegarti in modo pragmatico cosa significa non essere tenuti alla registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale.
Sappi innanzitutto che tutte le operazioni che la tua impresa effettua, dalla più semplice come l’acquisto di un francobollo a quella più complesso l’acquisto di un complesso immobiliare, devono essere registrate nel libro giornale.
La registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale avviene utilizzando il metodo della partita doppia.
Ad esempio se compri un francobollo e la tua impresa adotta il regime di contabilità ordinaria devi registrare nel libro giornale il costo dell’operazione e la modalità finanziaria con cui hai saldato il debito.
Se invece, per lo stesso fatto gestionale, adotti il regime di contabilità semplificata non dovrai registrare niente nel libro giornale ma dovrai soltanto registrare il documento giustificativo di spesa nel libro Iva acquisti.
In sintesi non adottare il regime di contabilità ordinaria significa non registrare i movimenti finanziari della tua impresa.
Non è un mistero che gli adempimenti a cui deve adempiere il tuo commercialista si assottigliano ed in tal modo anche il suo compenso si riduce.
Se sei interessata ad adempiere a tutti gli adempimenti della tua contabilità semplificata ed a risparmiare ulteriormente i costi amministrativi puoi chiedere ad operatori on-line dei preventivi.
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Un saluto
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