I soggetti che fino al 31 Dicembre hanno applicato il regime dei minimi possono proseguire nel 2016 fino alla scadenza naturale.
Per scadenza naturale si intende il termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.
Dopo questa premessa pensiamo che le tasse nel regime dei minimi sia un argomento importante per coloro che ancora oggi adottano questo regime. Ovviamente non tutte le situazioni contributive possono essere ricondotte a un semplice esempio.
Per questo motivo di seguito riportiamo vari casi in modo tale che il contribuente possa fare un calcolo approssimativo di quante tasse dovrà versare.
Di norma il contribuente in regime dei minimi, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà versare un’imposta sostitutiva pari al 5% del reddito annuo.
Lo stesso è dato dalla differenza tra ricavi incassati e costi sostenuti nel corso dell’anno.
Si faccia attenzione che per questo regime vige il principio di cassa.
Di conseguenza si considerano soltanto i ricavi o compensi incassati e per contro soltanto i costi pagati.
L’imposta del 5% sostituisce sia l’IRPEF che l’IRAP.
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I costi Inps per un professionista senza cassa
Nel caso in cui il contribuente minimo sia un professionista, dovrà versare i contributi previdenziali alla gestione separata, salvo che non sia iscritto ad una cassa di previdenza.
I contributi da versare per i soggetti iscritti alla gestione separata si calcolano applicando al reddito professionale annuo la percentuale del 27,72%.
Al contribuente viene riconosciuta la possibilità di addebitare ai clienti la rivalsa del 4% (percentuale deliberata annualmente dall’Inps), inserendola nelle varie fatture.
I costi Inps artigiani e commercianti
Nel caso in cui il contribuente sia iscritto all’Albo artigiani o commercianti, dovrà versare i contributi relativi alla gestione Inps artigiani o commercianti.
I contributi versati potranno essere dedotti dallo stesso quadro CM. (quadro del Modello Unico Persone Fisiche per il regime dei minimi).
Esiste però un reddito minimale pari a 15.548,00 €.
Perciò indipendentemente dal tuo effettivo reddito, i contributi Inps saranno calcolati su un minimo di 15.548,00 €.
Per avere un conteggio approssimativo dei contributi Inps da versare in un anno devi dunque:
- prendere a riferimento il tuo reddito (ricavi – costi), con un minimo di 15.548,00 €;
- moltiplicarlo per l’aliquota del 23,55% se artigiano;
- moltiplicarlo per l’aliquota del 23,64% se commerciante.
Gli oneri deducibili del contribuente minimo
In entrambi i casi esposti non si potrà dedurre alcuna spesa medica né nessun’altro onere deducibile.
Ovviamente sono esclusi i casi in cui la spesa sia inerente l’attività professionale o d’impresa svolta.
Questo significa che i costi possono essere dedotti soltanto se riguardano direttamente l’attività esercitata.
Per esempio il costo per piccoli attrezzi da giardinaggio può essere dedotto da chi svolge attività inerenti a servizi di giardinaggio e non da commercialisti e avvocati.
Regole particolari per la deduzione dei costi esistono per specifici casi, quali per gli autoveicoli dove vigono limitazioni ex legge anti-elusive.
Un altro esempio sono le auto dove esiste un limite alla deducibilità del 50% del costo ed un valore massimo di 15.000,00 €.
Altri caratteristiche fiscali del regime dei minimi
L’imposta sostitutiva per i professionisti nel regime dei minimi allontana anche la ritenuta che in genere deve essere apposta ordinariamente nelle fatture.
L’AdE ha infatti precisato che i ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto nei minimi non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto. ( con prov. del 22.12.2011).
I contribuenti sono tenuti a riportare in fattura un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.
In ultimo i contribuenti minimi non sono soggettivi passivi Iva.
Tutto ciò significa che non applicano l’Iva nelle fatture di vendita e, per contro, non possono detrarre l’Iva nelle fattura di acquisto.
Questo meccanismo, negli anni, è stato molto apprezzato dai contribuenti.
Non è un caso infatti, che il legislatore lo abbia riproposto nelle medesime vesti anche nel regime forfettario.
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