ISTRUTTORE SPORTIVO E LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Ti piacerebbe intraprendere questa attività ma non sai cosa comporta la parte amministrativa e fiscale della tua attività?
Grazie alla domanda di Cristiano di Firenze, un nostro affezionato lettore, abbiamo preparato questa guida.
Sicuramente se sei “atterrato” su questa pagina, vuoi conoscere le cose più importanti che legano un istruttore sportivo e regime dei minimi, il nostro intento è quello di esserti d’aiuto.
Visto che non è possibile essere completamente esaustivi, ti invitiamo in caso di dubbi a contattarci ed inviarci le tue domande.
Dopo questa doverosa premessa, andiamo a vedere alcuni aspetti preliminari.
Gli istruttori o allenatori sportivi che nel 2016 lavorano in centri fitness con contratto di prestazione sportiva dilettantistica, possono aprire partita Iva adottando il regime forfettario.
Per le nuove partite Iva, difatti, non è più possibile l’adozione del regime dei minimi.
Si ricorda che gli istruttori sportivi che avevano già iniziato l’attività nel 2015, adottando il regime forfettario o ordinario, potevano decidere di “transitare” al regime dei minimi.
In base alla R.M. 23.7.2015, n. 67/E, potevano avvalersi del regime agevolato anche i contribuenti che avevano iniziato una nuova attività nell’anno 2015 prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, co. 12-undecies, D.L. 192/2014.
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Le condizioni che permettono all’istruttore di adottare il regime dei minimi nel 2017
Gli istruttori che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi (proseguendo nel 2016) possono permanervi fino alla scadenza naturale.
Per scadenza naturale s’intende il termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.
Se il 2016 è l’ultimo anno di applicazione del regime dei minimi gli stessi, nel 2017, possono adottare il regime forfettario.
Ovviamente dovranno essere rispettati i requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste.
In caso contrario si passerà al regime ordinario.
L’apertura della partita Iva nel regime forfettario
Vediamo cosa prevede la legislazione vigente in caso di apertura della partita Iva nel 2018.
Se sei un istruttore sportivo e vuoi iniziare questa attività, puoi aprire partita Iva ed adottare il regime forfettario quale regime naturale.
Il volume d’affari annuale non deve superare la soglia dei 30.000 €.
Per questa attività è previsto un coefficiente di redditività pari al 78%.
Se questi termini ti sono sconosciuti o ostici da comprendere, leggi la nostra guida al regime forfettario.
Di conseguenza, l’aliquota IRPEF da versare prevede una quota forfettaria del 5% o del 15% da applicare sul 78% del reddito.
L’apertura della partita Iva è mera prosecuzione dell’attività?
Vediamo adesso un aspetto decisamente importante e sentito, viste le molte richieste che ci arrivano.
Molto spesso gli istruttori entrano in palestre e strutture sportive in punta di piedi, cominciando con piccole e sporadiche prestazioni di servizi.
I loro proventi risultano quindi compensi di lavoro occasionale.
Una volta che la sporadicità e la occasionalità dei loro compensi viene meno, gli istruttori sono spesso messi al dunque.
Sono costretti ad aprire una partita Iva per svolgere alla luce del sole il loro lavoro.
Abbiamo già detto che gli istruttori, anche in prosecuzione della loro attività occasionale, possono prendere partita Iva con adozione del regime forfettario.
Questo non è scontato come potrebbe sembrare ad una prima analisi.
Nel regime dei minimi, vigeva una clausola preclusiva, parliamo del caso della mera prosecuzione di un’altra attività.
Con il forfettario è indifferente aver svolto già la medesima attività prima dell’apertura della partita Iva?
La risposta è No.
Vi sono delle conseguenze a seconda della forma giuridica con cui l’istruttore ha collaborato nella palestra o struttura sportiva fino al momento dell’apertura della partita Iva.
L’incertezza a questo punto non riguarda più il regime fiscale da adottare.
Riguarda semplicemente l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare che può essere quella ordinaria del 15% o ridotta al 5%.
L’accesso al forfettario con aliquota ridotta al 5% è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni. (comma 65 dell’articolo 1 L. n. 190/2014 come modificato dalla L. n. 208/2015.)
Tra queste abbiamo quella per cui i contribuenti non devono aver esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare.
In sostanza, l’aliquota ridotta al 5% deve essere relativa ad una nuova attività.
Quest’ultima non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
E’ però escluso il caso in cui l’attività precedente, consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Al fine di individuare la sussistenza o meno di tale condizione e, quindi, stabilire la possibilità di accesso o meno al regime forfetario startup richiamiamo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la C.M. n. 17/E/2012 e la C.M. n. 8/E/2001.
Avremo mera prosecuzione quando:
- l’attività nuova e quella svolta in precedenza presentano il medesimo contenuto economico;
- le attività si fondano sulla stessa organizzazione dei mezzi necessari al loro svolgimento.
La medesima C.M. 17/E/2012 ha precisato che non integrano la mera prosecuzione:
- forme di lavoro precario.
Ad esempio, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale.
Per esigenze di certezza e di semplificazione è stato ritenuto che, tale condizione di marginalità, sussista tutte le volte che l’attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l’attività di collaborazione coordinata e continuativa, sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività; - la circostanza di aver svolto, nell’anno precedente, prestazioni occasionali purché le stesse siano produttive di redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 D.P.R. n. 917/86.
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