Una nostra lettrice Federica di Salerno chiede maggiori informazioni in merito a fatture estero regime forfettario.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
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Fatture estero regime forfettario
Buongiorno, sono una traduttrice che ha da poco aperto la partita IVA in regime forfettario.
Prevedendo di lavorare anche con clienti esteri, mi sono sorti alcuni dubbi che spero possiate aiutarmi a sciogliere:
1) Il meccanismo del “reverse charge” va applicato per i clienti UE anche da chi è in regime forfettario? Nella circolare 14/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, al punto 7 viene stabilito che “non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario”; tuttavia, cercando di informarmi su internet, ho trovato indicazioni discordanti in merito all’applicazione dell’inversione contabile.
Nel caso andasse applicata la dicitura “reverse charge” quale sarebbe il riferimento normativo da indicare?
Per quanto riguarda i clienti extra-UE, la prestazione è invece da considerarsi semplicemente fuori campo IVA?
2) Per gli importi superiori a 77,47 euro va applicata la marca da bollo di 2 euro anche sulle fatture verso clienti esteri (UE ed extra-UE)? In caso di invio via mail, basterà applicare la marca da bollo sulla copia che resterà a me?
Vi ringrazio per il vostro aiuto.
Federica – Salerno
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La nostra risposta a Federica
Ciao Federica, grazie per la tua domanda relativa a fatture estero regime forfettario.
Possiamo intuire le difficoltà che trovi a fare chiarezza nelle regole fiscali che a volte sono veri e propri rebus.
Cerchiamo comunque delle risposte alle tue domande.
Per quanto chiesto nella domanda n°1, riteniamo che la prassi da seguire sia quella indicata nelle circolari 14/E/2015 per il regime forfettario e 29/E/2006 per il regime dei minimi. Le suddette circolari specificano che il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi effettuate in regime di franchigia Iva, ” infatti, il committente non può assumere il ruolo di debitore d’imposta, dal momento che, in base al disposto normativo, per tali operazioni l’imposta non deve essere versata.”
Per le operazioni extra-comunitarie invece la prestazione è da considerarsi semplicemente fuori campo Iva, riportando in fattura la seguente dicitura: “Operazione fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr 633/72”.
Per quanto riguarda la marca da bollo il discorso è ancora più complesso.
La regola generale è che se un documento fiscale, come una fatture o una ricevuta, riporta importi non assoggettati a Iva superiori ai 77,47€ deve essere applicata la marca da bollo di 2€.
La marca da bollo si applica indipendentemente dal titolo di inapplicabilità dell’Iva, ovvero sia se il documento si riferisce ad un operazione non imponibile, esente o esclusa.
L’unica esenzione citata dalla normativa è per le fatture relative ad operazioni di cessioni di beni intra-UE e esportazione le quali sono esenti da bollo anche se non imponibili. Pertanto consigliamo, nel caso di cessione di prestazione di servizi intra-UE, di applicare la marca da bollo sulle fatture.
Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com
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Jaco says
Salve, sono un libero professionista, che svolge attività di compositore (Codice ATECO 900309) iscritto alla gestione separata con nuovo regime forfetario 2016 del 33%. I miei proventi derivano esclusivamente da sfruttamento del diritto d’autore e provengono dall’estero. Vorrei sapere se questa tipologia di reddito è esente a contribuzione INPS, come delineato dal messaggio n.19435 del 28 Novembre 2013, anche nel mio caso.
Staff says
Buonasera, a nostro parere i compensi che derivano dall’uso del diritto d’autore devono essere inquadrati nel RL tra i redditi diversi e relativo rigo. Come riporta il messaggio non sono soggetti a contribuzione previdenziale.
Cordiali saluti.
Samantha says
Salve, anche io sono una traduttrice e ho aperto da pochi giorni (2019) la mia partita iva in regime forfettario. Dal momento che anche i miei clienti sono principalmente aziende UE, vorrei sapere se quanto affermato in questo articolo è ancora da considerarsi valido (ovvero non dovrà essere apposta la dicitura “reverse charge” per le fatture UE). Infatti, ci sono opinioni discordanti al riguardo, sia tra i colleghi che su internet.
In sintesi, vorrei sapere quali sono le diciture da inserire nelle fatture per prestazioni di servizi rivolti a committenti UE. Vi ringrazio molto!
Staff says
Buonasera Samantha, riteniamo l’articolo ancora valido.
Cordiali saluti