Una nostra lettrice Eleonora di Treviso ci chiede maggiori informazioni su come documento informatico pdf.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
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Documento informatico pdf
Buongiorno mi chiamo Eleonora e vi scrivo dalla provincia di Treviso.
In vostri recenti interventi leggo spesso di documento informatico e non riesco a chiarire esattamente cosa possa essere? Se elaboro un documento in formato .doc, lo stampo e lo firmo con firma autografa e poi ne faccio una copia in formato .pdf, ho creato un documento informatico?
Grazie in anticipo
Eleonora – Treviso
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La nostra risposta a Eleonora
Ciao Eleonora, grazie per la tua domanda relativa a documento informatico pdf, perchè questa è una domanda molto di attualità che spesso ci sentiamo rivolgere da clienti e lettori del blog.
Il documento informatico trova la sua fonte normativa nell’art. 20, comma 1 del d.lgs. 82/2005 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale.
E’ definito quale rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti in contrapposizione al documento analogico definito quale rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Il CAD inquadra il documento informatico quale elemento centrale di quel processo di innovazione della Pubblica amministrazione finalizzato alla completa digitalizzazione delle pratiche amministrative.
La partita dell’idoneità del documento informatico viene giocata in realtà sotto il profilo della validità giuridica ed il comma 1-bis sempre dell’art. 20 del CAD dispone che L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità” mentre l’articolo 22 del CAD traccia la rilavanza giuridica del documento informatico con apposta una firma elettronica.
In particolare il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Si osservi che l’art. 21 tratta di firma elettronica e dunque di firma elettronica semplice.
Laddove invece il documento informatico sia sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile.
Venendo al tuo quesito, la risposta è negativa ossia la scansione di un documento analogico e la creazione di un file pdf non è un documento informatico ma banalmente è una copia informatica di un documento analogico.
Il tuo caso è trattato espressamente dall’art. 22 CAD secondo il quale Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.
Per completezza il CAD disciplina anche particolari copie informatiche di documenti analogiche: le copie di atti pubblici e scritture privati e documenti in genere rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiale.
Queste copie hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.
Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com
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