L’INPS ha pubblicato nuove istruzioni operative, illustrate nel messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024, in merito alla gestione delle transazioni su crediti contributivi nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) e concordato preventivo, in linea con quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 136/2024. Queste disposizioni, parte del Correttivo del Codice per la Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), mirano a facilitare la gestione dei crediti contributivi in contesti di crisi aziendale.
Le regole aggiornate si applicano alle proposte presentate a partire dal 28 settembre 2024, come stabilito dall’articolo 56, comma 3, del Decreto. Una delle innovazioni più rilevanti è l’estensione della competenza decisionale agli enti previdenziali, accanto all’Agenzia delle Entrate, per l’adesione alle proposte preliminari di transazione.
Transazione sui Crediti Contributivi: Cosa Cambia
Il Decreto 136/2024 permette ai debitori di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi. Ecco come funziona.
- Documentazione e Sede di Presentazione
La proposta deve includere tutta la documentazione richiesta dall’articolo 63, comma 2, del CCII e deve essere depositata presso la Direzione territoriale competente in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Se il credito è gestito da più Direzioni, il deposito avviene presso la Direzione con il credito maggiore, che coordinerà il processo. - Tempi di Adesione
L’INPS deve esprimere la sua adesione entro 90 giorni dalla presentazione della proposta. In caso di modifica della proposta, i tempi possono essere prorogati:- 60 giorni per modifiche alla proposta esistente
- 90 giorni per nuove proposte sostanziali
- Decisione e Sottoscrizione
La decisione spetta al Direttore regionale, mentre il Direttore dell’ufficio territoriale gestisce la firma dell’accordo negoziale. - Omologazione
Se la proposta viene accettata dai creditori, il debitore può richiedere l’omologazione. Se non c’è adesione, il debitore ha comunque la possibilità di procedere con la richiesta di omologazione.
Crediti Contributivi nel Concordato Preventivo
Anche nel concordato preventivo, i debitori possono proporre pagamenti parziali o dilazionati per i tributi e i contributi. La procedura è simile.
- Presentazione della Proposta
La documentazione deve essere presentata agli uffici competenti, con riferimento al domicilio fiscale del debitore, e alla Direzione che gestisce i crediti specifici. - Espressione del Voto
La Direzione territoriale esprime il voto sulla proposta, guidata dalla decisione del Direttore regionale. Se la Direzione competente non coincide con il tribunale, quest’ultimo rappresenta le altre sedi. - Modifiche alla Proposta
Le modifiche sostanziali possono estendere i tempi di adesione:- 60 giorni per modifiche semplici
- 90 giorni per una nuova proposta completa
- Comunicazioni via PEC
Tutte le notifiche e richieste di omologazione devono essere comunicate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), il canale ufficiale riconosciuto.
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