Se sei un amministratore di condominio, sei sicuramente consapevole di come sia complesso il mondo che riguarda gli adempimenti fiscali che competono al tuo lavoro. Negli ultimi tempi, sono addirittura aumentati grazie all’esplosione dei bonus fiscali legati al mondo dell’edilizia.
Nella nostra serie dedicata a questi argomenti, oggi parliamo della comunicazione amministratore di condominio, adempimento che è a valle di tutta la gestione dei bonus e superbonus condominio.
Come sempre, ti invitiamo a scriverci tramite i commenti oppure per email nel caso ti sorgessero domande in merito a questo argomento. Ti auguro una buona lettura.
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A cosa serve?
Prima di addentrarci nel cuore dell’articolo, comunicazione amministratore di condominio, capiamo a cosa serve la comunicazione telematica dei bonus sulle ristrutturazioni.
Da alcun anni, l’Agenzia delle Entrate, sta perseguendo l’obiettivo di dotare il contribuente di una dichiarazione precompilata.
In sintesi, entro pochi anni, dovremmo giungere ad una dichiarazione, che già incorpora tutte le deduzioni e le detrazioni fiscali in vigore, lasciando al contribuente il semplice controllo dei dati.
Per questo motivo si assiste, da parte dei soggetti attestatori dei benefici fiscali, ad un’attività piuttosto complessa ed un elevato flusso di dati fiscalmente rilevanti.
Tieni presente che, il condominio è uno dei più importanti enti certificatori dei pagamenti effettuati da contribuenti che poi danno titolo a benefici fiscali.
La comunicazione telematica sulle ristrutturazioni
Gli amministratori di condominio, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe Tributaria, entro il 16 Marzo di ogni anno, una comunicazione contenente i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La comunicazione comprende anche gli interventi in ambito superbonus 110%.
Le modalità di presentazione è esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel ed utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Nelle specifiche tecniche di trasmissione occorre indicare se il soggetto beneficiario è:
- proprietario;
- nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale di godimento;
- locatario;
- comodatario;
- altre tipologie di soggetti.
Le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali vengono esposte direttamente nella dichiarazione precompilata.
E’ possibile farlo qualora siano imputate alle prime cinque tipologie di soggetti su menzionati.
Le spese imputate a soggetti individuati come altre tipologie di soggetti vengono riportate esclusivamente nel foglio informativo allegato alla dichiarazione. La sussistenza delle condizioni soggettive di detraibilità è verificabile solo da parte del contribuente.
Oltre ai requisiti soggettivi, nella comunicazione vanno indicati:
- la tipologia di intervento effettuato (ristrutturazione, risparmio energetico, bonus mobili);
- la spesa effettivamente imputata al singolo condomino sulla base della tabella millesimale;
- se la stessa è stata pagata o meno entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce la dichiarazione;
- l’eventuale cessione della detrazione al fornitore dei lavori.
La comunicazione telematica se il condomino è moroso
Occupiamoci adesso degli aspetti sulla comunicazione amministratore di condominio, quando il condomino è moroso.
Gli amministratori sono tenuti a fornire l’informazione relativa all’effettivo pagamento al 31 Dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto.
In tal senso, dovrà essere compilato il campo relativo al flag pagamento attraverso il quale andrà evidenziato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 Dicembre dell’anno di riferimento.
In questo modo si potrà determinare se lo stesso è stato parzialmente o interamente non corrisposto entro tale data.
Il dato sulla morosità deve essere coordinato con le disposizioni della circolare ministeriale n. 122 del 1° Giugno 1999, al paragrafo 4.8:
“ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.”
La comunicazione telematica in caso di finanziamento bancario
Nel caso in cui il pagamento dell’impresa che esegue i lavori avvenga mediante finanziamento bancario e operativamente da bonifici direttamente effettuate da banche, nella comunicazione in oggetto andrà indicato il prezzo pagato dalla banca.
A questo riguardo ci aiuta la precisazione della , la Dre Piemonte con nota 17 Aprile 2009, prot. 24882, che ha chiarito che l ’agevolazione è rilevante nell’anno del pagamento della spesa da parte della società finanziaria.
L’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione, risultando ininfluenti i tempi e le modalità di restituzione della somma alla banca o alla società finanziaria da parte del condominio.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato (circolare 11/2014) che questa modalità è possibile anche per le spese per il risparmio energetico.
Le sanzioni previste per l’omissione, errata, tardiva comunicazione
Purtroppo la comunicazione dell’amministratore può essere oggetto anche di pesanti sanzioni amministrative laddove la stessa non sia correttamente compilata. La sanzione prevista in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati è di euro 100 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000. Laddove vi sia una correzione dei dati entro i 5 giorni successivi alla scadenza o entro cinque giorni successivi dalla segnalazioni di errori da parte dell’Agenzia delle Entra la sanzione si riduce di un terzo con un massimo di euro 20.000.
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