Comunicazione Iva trimestrale 2017: tutto sulle scadenze e le sanzioni
In data 24 novembre 2016 è stato convertito il d.l. 193/2016.
Vediamo in questo articolo quali sono le novità in materia di comunicazione iva.
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Comunicazione Iva: le novità del 2017
La prima novità riguarda i nuovi obblighi di comunicazione iva trimestrale relativi ai dati delle fatture emesse e ricevute nonché ai dati contabili delle liquidazioni periodiche.
Le due comunicazioni dovranno essere effettuate:
- per il primo trimestre dell’anno, entro il 31 maggio;
- per il secondo trimestre, entro il 16 settembre;
- per il terzo trimestre, entro il 30 novembre;
- per il quarto trimestre, entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.
Per l’anno 2017 ed esclusivamente per la comunicazione dei dati delle fatture, è previsto un adempimento congiunto per i primi due trimestri, da effettuarsi entro il 25 luglio 2017.
Per coloro che accolgono la nuove opportunità di “fisco digitale” previste dal D.Lgs. 127/2015 vi sono degli esoneri davvero interessanti tra cui, vi anticipiamo:
- l’esonero di comunicazione inerente i dati delle fatture emesse e ricevute
- una diminuzione di 2 anni del periodo di tempo entro cui l’amministrazione finanziaria può effettuare i rituali controlli.
La sanzioni nel caso di errori di comunicazione
Il d.l. 193/2016 disciplina anche un regime sanzionatorio: per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, una sanzione amministrativa di due euro per ogni fattura, con un massimo sanzionatorio di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Le sanzioni possono essere ridotte ad un euro per ciascuna fattura (con un massimo di 500 euro) se la comunicazione avviene entro 15 giorni dal termine previsto.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, la sanzione varia da 500 a 2.000 euro.
Sanzioni dimezzate se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.
Chi è esonerato dalle comunicazioni trimestrali?
Vediamo chi può essere esonerato o non tenuto alla comunicazione Iva trimestrale:
- non sono previsti esoneri specifici per l’obbligo di comunicazione delle fatture, se non per gli agricoltori esonerati ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 che operano su terreni situati nelle zone montane ad un’altitudine non inferiore a 700 metri e per quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale, come i contribuenti minimi o forfettari
Le vantaggi del d.l. 193/2016
Importanti conseguenze sono l’abolizione:
- dello spesometro annuale (l’ultimo sarà quello del 2016 da effettuarsi entro il 10 o 20 aprile 2017);
- della comunicazione black list (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
- della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (dal 1° gennaio 2017).
La altre novità del d.l. 193/2016
Significativi sono le novità per coloro che decidono di adeguarsi al decreto, vediamole di seguito:
- l‘aumento da 15.000 a 30.000 euro del limite per eseguire i rimborsi iva senza rilascio del visto di conformità o della garanzia;
- la riduzione da cinque a tre anni dei termini di accertamento per chi opta per la trasmissione telematica delle fatture ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 ;
- il rinvio al 1° aprile 2017 dell’obbligo, per i gestori di distributori automatici, di memorizzare e trasmettere elettronicamente i dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DLgs. 127/2015;
- modifiche alla disciplina dei depositi IVA dal 1° aprile 2017 ;
- l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2018, per gli operatori che vendono beni di importo superiore a 154,94 euro a viaggiatori residenti al di fuori della Ue;
- la chiusura d’ufficio, da parte dell’AdE, della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione.
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