Come abbiamo detto nell’altro articolo sul commercio elettronico diretto, se decidiamo di aprire un attività online, è indispensabile conoscere tutti gli aspetti normativi e fiscali.
Uno di questi, riguarda la differenza tra le due modalità di e-commerce diretto ed indiretto.
L’e-commerce, è una forma di commercio che si svolge online, tramite un sito web proprietario oppure di terzi, come ad esempio Amazon o Ebay.
In questo contributo, vediamo gli aspetti più importanti sul commercio elettronico indiretto o e-commerce indiretto, rimandandoti alla lettura di commercio elettronico diretto, per capire la differenza. Non poteva mancare anche un accenno agli adempimenti necessari per avviare un attività di questo genere.
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Commercio elettronico indiretto e-commerce indiretto
Il commercio elettronico indiretto è una attività dove è prevista la vendita di beni a consumatori finali, mediante Internet.
Si determina una vendita, quando l’utente, ossia il consumatore finale accetta l’offerta del venditore.
Generalmente online, questa transazione si verifica tramite la scelta del bene che è contenuto all’interno di un catalogo.
Tramite un azione volontaria, si inserisce il bene all’interno di un carrello, si sceglie il quantitativo, avendo ben chiaro sia il prezzo unitario che l’eventuale importo complessivo ivi comprese anche altre indicazioni obbligatorie per legge, come ad esempio il diritto di recesso.
Quando il consumatore, effettua il checkout per il pagamento, il venditore effettua la spedizione del bene al cliente se ha un magazzino, oppure trasmette l’ordine al suo dropshipper in caso di e-commerce con questa modalità.
Il commercio elettronico indiretto, prevede la vendita di beni con modalità telematiche, ma la consegna avviene mediante canali tradizionali come corriere o servizio postale.
Il pagamento del corrispettivo maturato della vendita, può avvenire sia con moneta tradizionale, ad esempio con la modalità contrassegno, sia con moneta elettronica come Paypal e carta di credito.
Quando si pianifica di avviare una attività di questo genere, la prima cosa da valutare attentamente sono se esistono i requisiti per l’avvio dell’attività.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
I requisiti per avviare un e-commerce indiretto
Per iniziare a svolgere un’attività di commercio elettronico indiretto è importante conoscere gli adempimenti fiscali ed amministrativi che si rendono necessari.
Vediamoli in dettaglio cosa occorre:
Apertura della partita Iva
Questa avviene tramite una comunicazione all’’A.d.E. mediante un modello AA7/AA9.
Ovviamente si dovrà scegliere il codice Ateco più idoneo in base all’attività svolta.
Comunicazione alla Camera di commercio
Tramite l’apposito modulo Comunica deve essere dichiarato l’inizio attività ed effettuato il pagamento relativo degli oneri di iscrizione.
Presentazione della SCIA
La SCIA è la segnalazione certificata di inizio attività e va presentata al Comune di competenza.
E’ possibile iniziare l’attività di commercio elettronico dal giorno successivo alla sua presentazione.
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Nel caso in cui volessi effettuare operazioni intracomunitarie ossia acquisti o cessioni di beni o servizi, sarai tenuto all’iscrizione all’archivio VIES presso l’A.d.E.
Vediamo gli aspetti che sono legati alla vendita verso i consumatori italiani, ricordandoti che per quanto riguarda quelli di paesi UE verrà applicato il criterio territoriale del paese committente.
La vendita a consumatori italiani
Se la vendita del bene, è fatta verso consumatori italiani, non vi è obbligo di emissione della fattura in base all’articolo 22, comma 1, DPR n. 633/72.
Questo solo se non richiesta dal cliente, prima della conclusione della transazione.
Questo tipo di e-commerce, viene parificato alla vendita per corrispondenza, che prevede ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 696/96 l’esenzione dalla certificazione dei corrispettivi.
Il gestore del negozio, deve però annotare ogni giorno i corrispettivi delle vendite comprensivi di Iva all’interno del registro dei corrispettivi come previsto dall’articolo 24 DPR n. 633/72. L’annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
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