Quando decidiamo di aprire un attività online, è di fondamentale importanza conoscere tutti gli aspetti normativi e fiscali.
L’argomento di oggi, riguarda uno degli aspetti fiscali che devi conoscere se vuoi avviare una attività di commercio elettronico.
Ricordiamo che, il commercio elettronico, detto anche e-commerce, è una forma di commercio che si svolge online, tramite un sito web.
Vediamo in sintesi aspetti più importanti sul commercio elettronico diretto o e-commerce diretto, rimandandoti all’altro articolo, commercio elettronico indiretto, per l’altra modalità di e-commerce.
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Il commercio elettronico diretto o e-commerce diretto
Nel commercio elettronico diretto o e-commerce diretto, la vendita e la consegna del bene, avviene unicamente in via telematica, che si realizza attraverso i prodotti virtuali.
Vediamo subito, qualche esempio di prodotti virtuali.
Un software, delle immagini, file musicali, film e molti altri, vengono acquistati dall’acquirente sotto forma virtuale ed arrivano a destinazione tramite download.
La normativa fa riferimento al Regolamento UE 282/2011 articolo 7 comma 1.
Secondo tale articolo, i servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
In base all’allegato del regolamento di esecuzione sopra citato, rientrano molte tipologie di servizi.
L’elenco completo, puoi consultarlo online nel Regolamento UE 282/2011.
Ne citiamo solo alcune come esempio, fornitura di software e aggiornamenti, fornitura di siti web, web hosting, fornitura di immagini, musica, film, giochi, servizi di insegnamento a distanza e molti altri.
Le modifiche del gennaio 2015
È noto che dal primo gennaio 2015, siano state introdotte modifiche rilevanti per quanto riguarda la disciplina Iva delle operazioni nell’e-commerce.
La novella normativa ha introdotto in calce al comma 1 dell’art. 22 del d.P.R. n.633/72 il numero 6-ter.
Ne deriva che l’emissione della fattura non è obbligatoria per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Dal 1 gennaio 2015 le prestazioni di commercio elettronico diretto rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, ossia il modello B2C, non sono soggette all’obbligo di fatturazione.
L’emissione della fattura, diventa obbligatoria, solo nel caso in cui sia espressamente richiesta dal cliente al momento dell’operazione.
Questa semplificazione è perfettamente in linea con l’indirizzo della Commissione Europea.
La stessa, ha raccomandato agli stati membri di esonerare dall’obbligo di emissione della fattura nei casi di prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto che rientrano in ambito di applicazione del MOSS. Il MOSS, il Mini One Stop Shop, è un regime speciale che permette di dichiarare e versare l’imposta dovuta per le prestazioni verso privati consumatori europei ovunque fornite, nel solo paese di identificazione.
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