Il commercialista non presenta la dichiarazione
E’ necessario che il contribuente oggetto di accertamento dimostri di aver denunciato il professionista incaricato all’invio telematico della dichiarazione.
Può accadere che il commercialista non presenti la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente.
A chi vengono comminate le sanzioni?
Il contribuente come può denunciare l’intermediario?
In questo articolo tratteremo delle problematiche che si possono creare in questi casi e come risolverle.
Prima di procedere è necessario fare una premessa, la dichiarazione non inviata può assumere due diverse forme:
- dichiarazione tardiva, nel caso in cui venga comunque presentata tardivamente entro i 90 giorni successivi alla scadenza.
- dichiarazione omessa, nel caso in cui non sia ma stata presentata.
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Cosa fare se il commercialista non presenta la dichiarazione dei redditi
Sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, l’intermediario abilitato ha degli obblighi ben precisi verso il contribuente.
Vediamo quali sono i doveri del dichiarante e gli obblighi del commercialista.
I doveri del dichiarante
Occorre, in via preliminare, ricordare che un contribuente può decidere se predisporre personalmente la dichiarazione dei redditi oppure affidarsi ad un commercialista.
In questo secondo ci sono due soluzioni: l’incarico al commercialista può riguardare soltanto la trasmissione telematica oppure comprendere sia la predisposizione che l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Nel primo caso il contribuente ha come dovere la consegna al commercialista del modello sottoscritto in originale della dichiarazione.
Il commercialista deve rilasciare attestazione di consegna della dichiarazione ed assumere espressamente l’incarico dell’invio.
L’attestazione di presa in carico della dichiarazione per il conseguente invio è un documento molto importante infatti è la prova giuridica del conferimento dell’incarico al professionista.
Decorsi i termini per l’invio telematico della dichiarazione, generalmente il 30 settembre, il contribuente dovrà verificare il puntuale rispetto degli adempimenti da parte dell’intermediario.
Sarà suo compito segnalare eventuali inadempienze all’AdE competente e alla Procura della Repubblica, come riportato dalla Cassazione ordinaria sentenze n. 12472/2010 e n. 1247/2010.
Ultimamente in tema di vigilanza è intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 11832 del 9 giugno 2016.
Nella ordinanza ha sostenuto che l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione all’AdE non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione stessa a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto.
Gli obblighi del commercialista
Come abbiamo già accennato, secondo il DPR del 22 luglio 1998 n. 322, l’intermediario abilitato deve rilasciare al dichiarante l’impegno a presentare per via telematica all’AdE la dichiarazione dei redditi, precisando se questa gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta.
Questo impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario.
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione.
L’intermediario è obbligato a rilasciare la documentazione che prova l’invio telematico della dichiarazione al dichiarante entro 30 giorni dall’invio della stessa.
Deve consegnare l’originale della dichiarazione e la copia della comunicazione fornita all’AdE .
La ricevuta di consegna trasmessa dall’AdE sarà la prova per il dichiarante dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Come denunciare il commercialista che non presenta la dichiarazione
La denuncia-querela alla Procura della Repubblica del commercialista che si è dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi è consigliabile solamente se è stato predisposto un incarico sottoscritto da entrambe le parti.
In questo caso il contribuente potrà denunciare il mancato adempimento dell’intermediario anche al Giudice Tributario in sede di contenzioso inerente l’omissione dichiarativa. Il riconoscimento della assenza di colpevolezza del contribuente in sede giudiziale comporta l’eliminazione delle sanzioni.
La Ctp di Brescia ha stabilito, nella sentenza 55/2/2012, che non sono dovute per il contribuente le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione quando la trasgressione è imputata al professionista incaricato.
Quali sono le sanzioni per il contribuente
La sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi è disciplinata da un minimo di € 258 a € 1.032.
In ogni caso, il dichiarante potrà decidere di sistemare la sua posizione tramite il ravvedimento operoso, ossia un comportamento atto a far venir meno l’omissione versando volontariamente entro 90 giorni dalla scadenza una sanzione ridotta a € 25.
Nel caso in cui la dichiarazione non sia tardiva ma omessa ovvero non venga presentata nemmeno entro 90 giorni dalla scadenza, le sanzioni variano a seconda che siano o meno dovute le imposte:
- nel primo caso la sanzione varia dal 120% al 240% delle imposte dovute, partendo da un minimo di € 250;
- nel secondo caso la sanzione varierà da € 250 a € 1.000.
Se la dichiarazione è presentata dal contribuente prima del termine di invio per la dichiarazione dell’anno successivo o prima di qualsiasi accertamento:
- la sanzione viene dimezzata e varia dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200;
- se il contribuente non ha imposte dovute, il minimo della sanzione partirà da € 150 a un massimo di € 500.
Quali sono le sanzioni per il commercialista
Nel caso in cui il commercialista non presenta la dichiarazione nei tempi previsti, sono previste delle sanzioni.
Due sono i casi in cui è responsabile:
- tardiva trasmissione se ha assunto l’impegno entro il 30 settembre;
- tardiva trasmissione anche se ha assunto l’impegno dopo il 30 settembre;
La sanzione pecuniaria in entrambi i casi varia da € 516 a € 5.164.
In ogni caso l’intermediario può rimediare all’errore inviando la dichiarazione del contribuente entro 90 giorni dal termine di presentazione (30 Settembre) nonchè versando € 51 come sanzione per ciascuna dichiarazione omessa.
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