Come cambiare regime fiscale: passaggio a forfettario o ordinario
Parliamo adesso delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo di dimensioni minime.
Anche nel periodo d’imposta 2017, avranno quale regime naturale il regime forfettario.
Occorre tuttavia ricordare che nel 2017 potranno essere molti i contribuenti che per “trascinamento” adottano ancora il regime dei minimi.
Infatti, i soggetti che, al 31 dicembre 2014, applicavano il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato.
Vale a dire fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio.
Prima di verificare quali opzioni di fuoriuscita possono esercitare i minimi, ripercorriamo brevemente le novità dell’ultimo biennio.
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La scelta tra regime dei minimi e forfettario nel periodo d’imposta 2015
Nel periodo d’imposta 2015 i contribuenti avevano due opzioni per scegliere il loro regime fiscale ai fini delle imposte dirette ed Iva.
Al nuovo regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 (n. 190/2014), si affiancava la proroga del regime dei contribuenti minimi. (articolo 27 D.L. n. 98/2011)
Per il 2015, e soltanto per chi apriva la partita Iva in quell’anno, si prospettavano due soluzioni alternative:
- regime forfettario;
- regime dei minimi.
In linea di massima i contribuenti scelsero il regime dei minimi di cui al Dl 98.
Probabilmente perché l’imposta sostituiva sul reddito era pari al 5% in luogo del 15% dei forfettari.
Tra le novità del 2015 abbinate al regime forfettario, vi erano gli effetti relativi ai contributi previdenziali per artigiani e commercianti.
Infatti il nuovo regime forfettario consentiva di non versare contributi nella quota fissa (3.600,00 € annui circa) ma solo il contributo variabile (22,65%) sul reddito effettivo.
Dal 2016 il regime forfettario è il regime naturale delle piccole partite Iva
A decorrere dal 2016, il regime forfettario costituisce il regime naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54, legge 190/2014.
I requisiti sono da verificare con riferimento all’anno precedente a quello in cui si valutano le condizioni per l’applicazione.
Cosa fare per disapplicare il regime forfettario
Se è vero che dal 2016 il regime forfettario è il regime naturale, è pur vero che è sempre possibile disapplicarlo.
I contribuente che scelgono di fuoriuscire, dovranno optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’Iva nei modi ordinari.
In questo articolo non ci soffermeremo su quanto questa scelta risulti conveniente.
Ricordiamo tuttavia che si può ricadere nella casistica tutte le volte in cui il nostro modello di business si caratterizza per la presenza di una marginalità esigua.
La circolare AdE 10E dell’aprile 2016 ha regolamentato la disapplicazione del regime forfettario.
L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. (compilando il quadro VO)
I soggetti che, effettuando solo operazioni esenti, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, comunicano l’opzione presentando il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini.
Facciamo un esempio: se un contribuente vuole uscire dal regime forfettario per il periodo d’imposta 2017 dovrà adempiere dal 1° gennaio 2017 per fatto concludente.
Questo significa adempiere tutti gli obblighi di coloro che versano nel regime fiscale semplificato e nella dichiarazione Iva del periodo d’imposta 2017 da presentarsi nel corso del 2018.
Dovrà inoltre esplicitare l’opzione nel quadro VO.
L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata.
Questo aspetto è stato chiarito con circolare n. 209/E del 1998.
E’ punibile con la sanzione prevista dall’art. 8 del D.lgs. n. 471 del 1997 (da 250,00 € a 2.000,00 €).
Si può passare dal regime dei minimi al regime forfettario?
Assolutamente si.
Come più volte sottolineato il regime forfettario è il regime naturale.
Il regime forfettario di determinazione del reddito può essere applicato dal 2016 anche dai contribuenti che negli anni precedenti abbiano optato per un regime fiscale o contabile diverso.
Tale orientamento è stato espresso dall’AdE in Telefisco 2016.
Per quanto tempo vincola l’opzione di fuoriuscita dal regime forfettario?
Vediamo adesso il caso di un forfettario che vuole adottare il regime fiscale semplificato o ordinario.
L’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio.
Questo ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 442 del 1997.
Trascorso questo periodo si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.
Una regola speciale per coloro che erano usciti dal regime forfettario nel periodo d’imposta 2015
La regola fiscale sopra descritta non si applica quando la variazione dell’opzione e della revoca è stata effettuata in conseguenza di nuove disposizioni normative.
Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfettario dalla legge di stabilità per il 2016, è possibile revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario.
Ovviamente ci si riferisce ai soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario.
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