Cessioni ed acquisti intracomunitari come comportarsi
Oggi parliamo di come comportarsi con le cessioni ed acquisti intracomunitari quando siamo nel regime dei minimi.
Per quanto riguarda gli acquisti sia di beni che di servizi deve essere considerata come base normativa la circolare 35/E del 2010.
Attenzione che il regime dei minimi non è il regime forfettario.
Entrambi sono regimi agevolati ma presentano differenze sostanziali.
Maggiori informazioni le trovi sul nostro blog.
Acquisti di beni intracomunitari
L’operatore minimo italiano che effettua un acquisto intracomunitario di beni integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (INTRASTAT).
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Acquisti di servizi intracomunitari
L’operatore minimo italiano che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo d’imposta di altro Stato membro, può applicare gli stessi principi previsti per gli acquisti intracomunitari di beni.
Pertanto, si deve integrare la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercitando il diritto alla detrazione ma compilando l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.
Cessioni di beni intracomunitari
Per quanto riguarda le cessioni di beni intracomunitari la norma prevede che il contribuente minimo non esercita un’operazione intracomunitaria ma nazionale.
Quindi non è necessaria l’applicazione dell’Iva in fattura, riportando la dicitura del regime dei minimi.
Non trattandosi di operazione intracomunitaria non sarà necessaria la presentazione dell’elenco INTRASTAT e l’iscrizione al VIES.
Prestazioni di servizi intracomunitari
Infine per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese ad operatori intracomunitari, secondo l’aggiornamento del 28 Agosto 2015 si seguono le normative indicate nella Circolare 75E/2015.
Nella circolare viene indicato che le operazioni dovranno essere considerate intracomunitarie, ovvero effettuate secondo il regime di reverse charge.
Quindi è necessaria l’iscrizione al Vies e la presentazione dell’elenco INTRASTAT.
(vedi anche Territorialità IVA: la nuova disciplina per i contribuenti minimi)
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