Una nostra lettrice Giulia di Empoli ci chiede maggiori informazioni in merito a assegnazione beni regime semplificato.
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Assegnazione beni regime semplificato
Buongiorno, sono Giulia ed ho un’attività di generi alimentari in regime semplificato e dal primo gennaio 2017 vige il criterio di cassa.
Se non capisco male quando io prendo i beni dal mio negozio per utilizzo personale e non li pago, questi non concorrono a formare il reddito d’impresa. E’ corretto?
Grazie
Giulia – Empoli
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La nostra risposta a Giulia
Buongiorno Giulia, riteniamo che il tuo ragionamento non sia corretto.
Infatti il criterio di cassa adottato da coloro che sono in regime semplificato non è “puro” ma misto.
Per quanto concerne i componenti positivi, concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza:
- ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 57 del TUIR);
- proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (cd. immobili patrimoniali) (art. 90 del TUIR);
- plusvalenze e sopravvenienze attive (artt. 86 e 88 del TUIR); d) redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR (art. 56, comma 5, del TUIR).
Con riguardo ai ricavi indicati sub a), è da precisare che il valore normale dei beni concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione ai soci o la destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
In sintesi i beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa concorrono alla determinazione del reddito indipendentemente dal pagamento.
Un saluto
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