Ogni giorno ci arrivano molte richieste, dai lettori del nostro blog, su svariati argomenti fiscali e tributari. Uno degli argomenti più gettonati riguarda l’avvio di attività e la conseguente apertura della partita Iva.
Spesso ci troviamo di fronte ad una persona fisica non munita di partita Iva che svolge attività occasionali per un committente.
Claudio, un nostro lettore, vuole aprire partita Iva per fatturare al vecchio committente, ma il dubbio che lo assale è:
è una operazione consentita? Posso farlo?
Vediamo di rispondere a questa domanda, analizzando alcuni scenari possibili.
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Uno sguardo al regime dei minimi
E’ noto che la legge n. 190/2014, ha abrogato i vecchi regimi agevolativi sino a quel momento esistenti, in primo luogo il regime dei minimi.
In realtà nel 2015 è stato ancora possibile aprire una posizione Iva adottando il regime dei minimi.
Al contrario, dal 2016 l’unico regime agevolato rimane per chi decide di aprire la partita Iva il nuovo regime forfettario.
Il regime fiscale dei minimi non è comunque morto ma si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data del 31.12.2014, ossia fino alla sua scadenza naturale.
In parole povere, un quinquennio o il compimento del trentacinquesimo anno di età.
Aprire partita Iva per fatturare: il regime forfettario
Abbiamo visto cosa prevede il vecchio regime dei minimi, veniamo adesso al nuovo regime forfettario.
In base alle nuove regole, al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi l’aliquota del 15% è ridotta al 5%.
Questa riduzione è possibile se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
E’ escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; - qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui si è detto in precedenza.
A differenza del regime dei minimi, il principio di mera prosecuzione di attività non è più elemento preclusivo per l’appartenenza al regime forfettario.
E’ soltanto un parametro discriminante per l’applicazione di un’aliquota ridotta.
Proseguiamo, la nostra analisi sull’argomento aprire partita Iva per fatturare, dando uno sguardo alla precisazione dell’A.d.E.
La precisazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5% può essere applicata, ma ad una condizione.
In sostanza l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
E’ escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini nell’esercizio di arti o professioni.
La stessa circolare, ha confermato che i suddetti requisiti sono analoghi a quelli previsti dall’articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011 per l’accesso al regime di vantaggio.
(circolare n. 17/E del 2012, paragrafi da 2.2.1 a 2.2.3.)
In particolar modo valgono tutte le considerazioni già svolte con riguardo ai precedenti regimi.
Questo significa che la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale.
La circolare continua, dicendo che è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.
Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta recentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
Prosecuzione attività
La prosecuzione dell’attività è rilevata anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avviene per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, in quanto la norma in esame non specifica agevolazioni per i lavoratori in mobilità.
Nel tempo l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi.
La prosecuzione inoltre non è rilevata quando il lavoro da dipendente è regolato con contratti precari.
Alcuni esempi di contratti precari sono: a tempo determinato, di collaborazione coordinata o a progetto per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio.
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