Come abbiamo già visto in altri contributi, gli aspetti da conoscere prima di avviare una nuova attività sono importanti per non fare scelte sbagliate.
Il tema di oggi va in questa direzione perché riguarda un argomento che spesso condiziona le scelte di una persona in procinto di avviare una nuova attività.
Parliamo infatti di come aprire la partita Iva nel regime forfettario tenendo in considerazione gli aspetti più importanti come ad esempio le comunicazioni necessarie ed i requisiti che occorrono.
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Anche nel 2019, il regime forfettario è il regime naturale per tutti i soggetti che iniziano un’attività e rispettano i requisiti richiesti.
Tra l’altro appare come la scelta più logica in modo particolare per i giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo lavorativo autonomo professionale o d’impresa.
Per adottarlo, non si è tenuti ad effettuare alcuna scelta espressa.
E’ importante sapere che ci sono due comunicazioni che coinvolgono i forfettari:
- comunicazione nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, la quale non ha valore di opzione ma è richiesta solo ai fini anagrafici;
- attestare l’esistenza dei requisiti per l’accesso al regime in sede di dichiarazione dei redditi.
La normativa richiama i medesimi meccanismi che il legislatore aveva previsto per il regime dei minimi.
Prima di ulteriori considerazioni, vediamo cosa succedeva fino al 2015 al contribuente minimo.
Ti ricordiamo che il profilo sanzionatorio e le considerazioni sul principio del comportamento concludente valgono anche nel 2019 con il regime forfettario.
Le comunicazioni previste per chi adottava il regime dei minimi
Fino al periodo d’imposta 2015, chi iniziava l’attività poteva scegliere sotto l’aspetto fiscale, il regime dei minimi.
Se nella comunicazione di inizio attività mancava l’adesione al regime dei minimi, il contribuente aveva 30 giorni per rimediare all’errore.
Con la circolare n.7 del 28 gennaio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza.
Infatti ha stabilito una serie di regole precise da seguire in caso di mancata segnalazione nel quadro B del modello AA9/11 di adesione ai minimi.
Il lavoratore autonomo aveva 30 giorni di tempo per recarsi di persona al più vicino ufficio di competenza e rimediare alla mancata segnalazione del regime fiscale.
Se non provvedeva nei tempi stabiliti, poteva incorrere in una multa da 516,00 a 2.065,00 €.
Tale somma era riducibile ad un quinto del minimo, ossia circa 103,00 €, nel caso in cui il lavoratore autonomo avesse provveduto a mettersi in regola entro 30 giorni.
Naturalmente il decorrere dei giorni partiva dal ricevimento dell’invito a regolarizzare la propria posizione.
La stessa circolare stabiliva un’altra cosa di fondamentale importanza.
Ovvero che, ai fini della determinazione del regime applicabile, vale il principio del comportamento concludente.
Che cosa significa?
Con comportamento concludente si intende che viene preso in considerazione il modo in cui il lavoratore si è comportato, indipendentemente da quanto scritto nella dichiarazione di inizio attività.
Quindi un esempio può essere un contribuente che non ha indicato l’Iva in fattura e non l’ha portata in detrazione nel caso di acquisti.
Nonostante non abbia segnalato il regime dei minimi, questi ultimi atti gestori bastano per determinare il regime fiscale in considerazione.
Per approfondire i temi più importanti del regime forfettario, abbiamo preparato una guida al regime forfettario che puoi consultare sul nostro blog.
Quando aprire la partita Iva senza regime forfettario
Vi sono casi in cui il contribuente ritiene più conveniente adottare un regime fiscale ordinario.
Ma qual è il caso più frequente in cui si decide di non avvalersi del regime forfettario?
Molto spesso questo avviene quando si pensa di sostenere costi superiori al totale dei ricavi o compensi della percentuale di determinazione forfettaria del reddito.
Ai fini delle imposte sui redditi può essere scelto il regime di contabilità semplificata o quello di contabilità ordinaria. In entrambi i casi l’opzione va comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare dopo la scelta operata.
I soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti e sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, devono comunicare l’opzione presentando il quadro VO insieme alla dichiarazione dei redditi.
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