L’applicazione dell’aliquota iva per l’attività di rimozione dei rifiuti è disciplinata da normative precise, in particolare quando questa si inserisce in interventi di bonifica ambientale. La questione è stata recentemente affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 234 del 28 novembre 2024, che ha fornito indicazioni dettagliate sulle condizioni necessarie per applicare l’aliquota iva ridotta al 10%.
Aliquota iva ridotta al 10%: quando si applica
L’aliquota iva al 10% è applicabile esclusivamente nei casi in cui la rimozione dei rifiuti sia parte di un progetto di bonifica regolarmente approvato dall’autorità competente, come stabilito dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
Condizioni necessarie per beneficiare dell’aliquota ridotta:
- presenza di un progetto di bonifica approvato dove il progetto deve essere conforme alle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e formalmente validato dalla Regione o dall’autorità competente
- integrazione nell’intervento di bonifica, le attività di rimozione devono costituire una fase integrante del progetto approvato, finalizzata alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale
In mancanza di questi requisiti, l’applicazione dell’aliquota ridotta non è consentita.
Aliquota iva ordinaria al 22%: i casi di esclusione
Quando non è presente un progetto di bonifica approvato, come nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 234/2024, l’aliquota iva applicabile alle attività di rimozione rifiuti è quella ordinaria del 22%.
Nello specifico, l’Agenzia ha chiarito che:
- la sola previsione dell’aliquota ridotta nel quadro economico del progetto non è sufficiente per applicarla
- l’assenza di approvazione formale da parte della Regione comporta automaticamente l’applicazione dell’aliquota ordinaria
- gli interventi preliminari, come le attività di verifica o campionamento, non beneficiano dell’aliquota ridotta fino all’approvazione del progetto di bonifica
Risoluzioni e prassi applicativa
L’Agenzia richiama, inoltre, la Risoluzione n. 247/E del 2007, ribadendo che l’aliquota iva ridotta si applica solo quando il progetto di bonifica è stato regolarmente approvato. Questo principio è valido anche per attività strettamente connesse, come il ripristino ambientale e la messa in sicurezza dei siti contaminati.
Implicazioni per gli operatori del settore
Le imprese e i professionisti coinvolti nella rimozione dei rifiuti devono prestare particolare attenzione a:
- verificare la regolarità del progetto di bonifica e la sua approvazione formale prima di emettere fatture con aliquota iva ridotta
- garantire la corretta applicazione dell’aliquota per evitare contestazioni fiscali o sanzioni
- monitorare eventuali aggiornamenti normativi o interpretazioni ufficiali per adeguare tempestivamente le procedure
Conclusioni
L’aliquota iva per l’attività di rimozione dei rifiuti varia in base al contesto normativo e alla documentazione del progetto. In assenza di un progetto di bonifica approvato, l’aliquota ordinaria del 22% è obbligatoria.
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