Spese di rappresentanza 2016: deducibilità e detraibilità IVA
Prima di parlare della relazione delle spese di rappresentanza nei regimi agevolati è bene specificare che cosa si intende per quest’ultime.
Cosa si intende per spese di rappresentanza?
Le spese di rappresentanza sono quei costi che sono sostenuti “per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate, con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.
Il loro sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.
La definizione è contenuta nel comma 1 D.M. 19/10/2008.
Esempio classico può essere rappresentato da una organizzazione di convegni e manifestazioni inerenti la propria attività oppure un ricevimento.
Non sono comprese le spese pubblicitarie.
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Quali requisiti rispettare?
I requisiti che devono soddisfare sono sostanzialmente tre:
a- gratuità: le spese di rappresentanza sono atti gestori dove l’impresa cura l’aspetto di pubbliche relazioni non solo nei confronti dei propri clienti ma anche nei confronti di soggetti terzi;
b- congruità: le spese di rappresentanza devono essere proporzionate rispetto al volume d’affari dell’azienda. Vedremo che il fisco offre una lettura ex legge di congruità;
c- inerenza: le spese di rappresentanza devono essere funzionali all’attività aziendale.
Quali spese di rappresentanza sono accettate?
La legislazione tributaria italiana accetta quali spese di rappresentanza:
– le spese relative a viaggi turistici in occasione dei quali si svolgono attività promozionali relative a beni, prodotti o servizi oggetto dell’attività dell’impresa;
– le spese relative a feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di altre festività o in occasione di inaugurazioni di nuove side, uffici e mostre od eventi simili in cui sono esposti i beni e/o servizi dell’impresa;
– le spese per beni o servizi erogati o distribuiti gratuitamente purchè inerenti all’attività dell’impresa.
Limiti alla deducibilità Irpef ed Ires delle spese di rappresentanza
Dal primo di gennaio 2016 i limiti alle spese sono i seguenti:
– 1,5% sui ricavi ed i compensi della gestione caratteristica fino a euro 10.000.000;
– 0,6% sui ricavi ed i compensi della gestione caratteristica da euro 10.000.000 ad euro 50.000.000
– 0,4% sui ricavi ed i compensi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50.000.000
Limiti alla deducibilità Iva delle spese di rappresentanza
Ai fini Iva è possibile detrarre totalmente le spese di rappresentanza rispettando i criteri seguenti:
- detraibilità Iva al 100% per spese fino a 50 euro;
- indetraibilità Iva al 100% per le spese superiori a 50 euro.
Contribuenti forfettari e minimi
Per i contribuenti forfettari la normativa sulla deducibilità delle spese di rappresentanza non incide.
E’ noto infatti che i forfettari assolvono le loro imposte con un’imposta sostitutiva applicata su una base imponibile determinata a forfait per cui insensibile agli effettivi costi sostenuti.
Per i contribuente minimi occorre invece precisare se la normativa ordinaria prevista per le spese di rappresentanza trova applicazione anche per loro.
Non dimentichiamo infatti che i minimi determinano le imposte su una base imponibile determinata dalla somma algebrica tra ricavi / compensi e costi.
Le spese di rappresentanza,in linea generale, dovrebbero essere deducibili al momento del pagamento rispettando il principio di cassa.
Per la circolare 34/E/2009 (paragrafo 9) dell’AdE i contribuenti minimi applicano il limite del 1,5% sui ricavi o compensi.
Preso atto che il limite compensi e/o ricavi per i minimi corrisponde ad euro 30.000, il massimo deducibile per le spese di rappresentanza, in ogni periodo di imposta, sarà di Euro 390,00.
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