Contribuenti minimi e rapporto con operazioni all’estero: prestazioni di servizi in paesi Extra U.E.
Affrontiamo il tema dei contribuenti minimi e di come possono operare con l’estero, nello specifico nel caso in cui si voglia effettuare prestazioni di servizi.
Un contribuente minimo può effettuare la propria prestazione al di fuori del territorio italiano senza che questo precluda la permanenza nel regime dei minimi.
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Il caso di esclusione
L’esclusione dal regime dei minimi non avviene nel momento in cui un contribuente decide di operare con l’estero.
L’esclusione si ha invece solo per i soggetti che effettuano cessioni all’esportazione.
Di fatto questo tipo di operazione costituisce una delle cause di fuoriuscita dal regime dei minimi.
Cosa s’intende per cessione all’esportazione?
Analizziamo il concetto per comprendere al meglio se è possibile effettuare prestazioni di servizi extra U.E. senza conseguentemente fuoriuscire dal regime dei contribuenti minimi.
Cessione all’esportazione significa semplicemente vendere in territori non appartenenti all’Unione Europea, cioè extra U.E.
Dal punto di vista normativo, gli articoli di riferimento sono: art. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972.
Poiché le prestazioni di servizi non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA (ex art. 7-ter), è possibile affermare che, tali operazioni, possono essere effettuate anche dai contribuenti che aderiscono al regime dei minimi.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E del 26/02/2008 stabilisce che: “L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono al contribuente l’accesso al regime dei minimi.”
Relativamente alla dicitura da riportare in fattura è sufficiente la dicitura di appartenenza al regime dei contribuenti minimi.
Prestazione di servizi
Nel caso in cui un contribuente minimo ha intenzione di prestare servizi a soggetti extra europei, sarà tenuto a:
- non applicare l’ Iva, in quanto non sussiste il presupposto territoriale;
- inserire in fattura la dicitura reverse charge o inversione contabile;
- il committente extra europeo dovrà assolvere l’ Iva.
Infine non si è tenuti a compilare il modello Intrastat.
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