Emettere la fattura nel regime dei minimi: esempi e facsimili
Anche nel 2017 saranno molti i contribuenti che adotteranno il vecchio regime dei minimi, disciplinato dall’art. 27 commi 1 e 2 d.l. 6 luglio 2011 n. 98.
Come noto, dal periodo d’imposta 2015, non è più possibile aprire un posizione Iva con il regime dei minimi, ma è possibile continuare nella sua adozione.
Coloro che devono emettere una fattura nel regime dei minimi devono segnalare espressamente al destinatario della stessa che appartengono a tale regime.
Vediamo di seguito la dicitura corretta da inserire nella fattura.
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La dicitura da indicare se sei un professionista
Se sei un professionista in regime fiscale ordinario i tuoi compensi subiscono la ritenuta d’acconto.
In altri termini il tuo committente esercita la funzione di sostituto d’imposta dell’art. 25 del DPR 600/73.
Se dunque adotti un regime fiscale ordinario la tua fattura nasce con decurtazione del pagamento da parte del tuo committente della ritenuta d’acconto.
La ritenuta d’acconto è, per i liberi professionisti, pari al 20%.
La prima grande differenza tra un professionista che adotta il regime dei minimi ed un professionista in un altro regime ordinario è l’assenza per il primo dell’applicazione della ritenuta d’acconto.
Proprio per togliere al committente dei servizi l’incombenza di sostituto d’imposta, occorre segnalarlo espressamente nella fattura.
La dicitura da indicare nella fattura regime dei minimi del professionista è la seguente:
“Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011”.
La medesima dicitura la devi inserire nelle tue fatture attive se sei un’impresa in regime dei minimi.
La dicitura da indicare ai fini Iva
La seconda grande differenza tra una partita Iva in regime dei minimi ed una che adotta un regime ordinario è l’assenza nella prima della rivalsa Iva sui clienti.
In sostanza chi è nei minimi non applica l’Iva.
Nella fattura regime dei minimi, la dicitura Iva da utilizzare è la seguente:
“Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011”.
L’imposta di bollo da applicare nella fattura di contribuente nel regime dei minimi
Iniziamo con la precisazione che la marca da bollo è pari a 2,00 €.
Le fatture emesse dai contribuenti minimi, non comportano l’addebito dell’Iva, ma devono essere assoggettate alla marca da bollo sulle fatture.
Pertanto, sull’originale della fattura emessa che supera l’importo di 77,47 €, si deve applicare una marca da bollo da 2,00 €.
La stessa va rilasciata al cliente, mentre la copia con l’ID va conservata dal minimo.
L’imposta di bollo da applicare nella fatture elettronica di un contribuente nel regime dei minimi
I contribuenti che adottano il regime dei minimi possono assolvere all’imposta di bollo attraverso la marca da bollo virtuale sulla fattura elettronica.
Occorre un’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate che può essere richiesta in via preventiva o in via consuntiva.
Nel primo caso, si dovrà comunicare all’Agenzia un preventivo del volume di fatture elettroniche che saranno emesse nell’arco dell’anno.
Attraverso questa modalità di comunicazione, verrà calcolato il valore della marca da bollo virtuale che potrà essere versata attraverso il modello F23.
Nel secondo caso invece, la trasmissione da parte del minimo all’Agenzia delle Entrate dovrà avvenire l’anno successivo a quello di emissione della fattura, nel mese di gennaio.
La comunicazione dovrà contenere il numero di documenti emessi nell’arco dell’anno.
Con quest’ultima procedura, il calcolo dell’imposta di bollo virtuale potrà essere calcolata in modo puntuale e tener conto di un eventuale credito d’imposta accumulato nell’anno precedente.
Anche in questo caso il versamento dovrà avvenire attraverso il modello F23.
Qualche esempio
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Andrea Andriani says
Un artigiano in regime dei minimi può mettere in fattura la rivalsa Inps del 4%?
Staff says
Buonasera, gli artigiani non devono indicare in fattura alcuna rivalsa INPS del 4%.
La rivalsa INPS al 4% è un opzione riconosciuta ai liberi professionisti senza cassa, iscritti alla gestione separata.
Cordiali saluti
Vittorio says
salve,
vorrei sapere se è ancora presente il regime forfettario con aliquota al 5%
grazie
cordiali saluti
Staff says
Buongiorno Vittorio, si è sempre in vigore il regime forfettario con aliquota al 5% se si possiedono i requisiti richiesti.
Cordiali saluti
Pasquale says
Buonasera. Volevo chiederle se i dietisti (laureati), in regime minimi forfettario, devono indicare in fattura la rivalsa INPS del 4%. e la sola dicitura sulle fatture/ricevute “operazione effettuata ai seni dell’art.1,commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014” o altro. grazie.
Staff says
Buonasera Pasquale, in quanto iscritto alla gestione separata ha il diritto di applicare la rivalsa INPS del 4%.
Attenzione la dicitura indicata è relativa all’adozione del Regime Forfettario e non a quella per il Regime dei minimi ante 2016.
Cordiali saluti
Stefania says
Buonasera,
se volessi inserire in una fattura in regime dei minimi il pagamento della marca da bollo, va insieme alle voci “totale fattura” o devo separarla?
Grazie
Staff says
Buongiorno Stefania,
per una maggiore trasparenza verso il cliente si consiglia di separare la voce della marca da bollo in fattura, aggiungendola poi nel totale da pagare.
Cordiali saluti
Cristiana Angeli says
buongiorno, aderisco al regime dei minimi dal 2014, quale dicitura devo riportare in fattura?
“operazione esclusa IVA ai sensi dell’art. 8 comma 5, Legge 67/88 e successive modificazioni ed integrazioni” va bene?
Staff says
Buongiorno Cristina,
la dicitura corretta per le fatture del regime dei minimi sono le seguenti.
Per i liberi professionisti:
“Operazione senza applicazione di IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Finanziaria 2008 e senza applicazione di ritenuta d’acconto in quanto rientrante nel regime fiscale di cui all’articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall’articolo 27, Dl 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti, come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22.12.2011”
Per artigiani o commercianti:
“Operazione senza applicazione di IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Finanziaria 2008 come modificato dall’articolo 27, Dl 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti, come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22.12.2011.”
Cordiali saluti