Prestazioni occasionali regimi dei minimi è possibile? Si
Oggi parliamo delle prestazioni occasionali nel regime dei minimi: ne precludono l’accesso? La risposta è no.
Questo perché sono considerate prestazioni che differiscono da rapporti di lavoro dipendente o assimilati.
Di conseguenza, l’aver effettuato una prestazione occasionale nella stessa azienda diventata cliente successivamente all’atto dell’apertura della partita Iva, non preclude l’accesso al regime dei minimi.
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Che cosa si intende per prestazione occasionale?
Le prestazioni occasionali sono definite in base all’articolo 2222 del Codice Civile.
In sostanza sono tutte quelle attività svolte, senza nessuna forma di subordinazione o coordinazione con il committente.
Infatti la natura occasionale della prestazione, la distingue dalle prestazioni di lavoro autonomo o in forma professionale.
Proprio per questo motivo, coloro che svolgono prestazioni occasionali non sono tenuti a possedere una partita Iva.
Al contrario di un qualsiasi lavoro abituale e professionale che rientra nel campo di applicazione dell’Iva, e che obbliga il contribuente ad aprire una partita Iva.
La riforma del Dl 50/2017 ha comunque precisato cosa debba intendersi per prestazioni occasionali.
Vediamo le attività che, nel corso di un anno civile, rispettano alcuni limiti economici:
- il prestatore non può avere complessivamente compensi di importo non superiore a 5.000 €;
- non può avere complessivamente compensi di importo non superiore a 5.000 €;
- ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può usufruire compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 €;
- il prestatore non può offrire in favore del medesimo utilizzatore compensi di importo non superiore a 2.500 € non oltre le 280 ore in un anno civile.
Ai prestatori di lavoro occasionale sono garantiti:
- il riposo giornaliero, i riposi settimanali e le pause;
- l’iscrizione presso la gestione separata Inps;
- l’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
I compensi percepiti nell’ambito del lavoro occasionale sono:
- esenti da Irpef;
- irrilevanti ai fini dello status di disoccupato;
Si tratta di mera prosecuzione?
Innanzitutto specifichiamo che cosa si intende per mera prosecuzione.
Viene definita come l’attività che, rispetto alla precedente svolta, presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma in sostanziale continuità.
Un esempio potrebbe essere utilizzare gli stessi beni dell’ attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti.
Svolgere prestazioni occasionali non costituisce però un impedimento per l’accesso al regime dei minimi.
Le ragioni del mancato impedimento furono edotte dalla circolare AdE nr. 17/e del 30 maggio 2012.
La stessa precisò che non impedisce l’accesso al regime la circostanza di aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali per le stesse costituendo redditi diversi ai sensi dell’art. 81 tuir non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa di cui , rispettivamente, agli articoli 55 e 53 del tuir.
Inoltre, non sussiste mera prosecuzione, neppure nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente si sia interrotto per cause indipendenti la volontà del soggetto leso, se dimostrabili.
Pertanto anche, in caso di licenziamento, si può accedere al nuovo regime dei minimi.
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