Oggi trattiamo un provvedimento molto atteso dai nostri lettori: la rottamazione delle cartelle.
Visto il grande interesse che suscita questo argomento, vediamo in cosa di approfondire insieme questo tema e di capire se è possibile cancellare i relativi interessi.
Prima di addentrarci nel tema rottamazione cartelle esattoriali senza interessi ti diamo una buona notizia:
anche alle cartelle esattoriali contenenti le multe da codice della strada non si applicano gli interessi.
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Innanzitutto i contribuenti possono estinguere i debiti già di pertinenza dell’agente della riscossione dall’anno 2000 al 2016.
L’agente della riscossione comunicherà ai contribuenti, entro il 28 febbraio 2017, i carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016.
Inoltre comunicherà anche per quali incarichi, alla data del 31 dicembre 2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento.
La cartella di pagamento è l’invio dell’informazione degli avvisi di accertamento esecutivi o degli avvisi di addebito INPS emessi.
Ma quali sono i vantaggi della c.d. rottamazione?
I benefici consistono nella cancellazione:
- delle sanzioni e dei relativi aggi;
- degli interessi di mora e di dilazione;
- delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.
Gli interessi nelle cartelle di pagamento
Analizziamo come coincidono la cancellazione degli interessi nelle cartelle di pagamento, così da capire quanta rilevanza abbia.
In una cartella di pagamento per debiti tributari, il contribuente è tenuto a versare somme di natura e importo diversi, a seconda di quando avviene il pagamento.
Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella, il contribuente deve versare:
- le maggiori imposte accertate e iscritte a ruolo;
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo al tasso annuo del 4% dal giorno successivo a quello in cui il pagamento delle maggiori imposte si sarebbe dovuto effettuare fino al giorno di affidamento delle somme dovute all’Agente della Riscossione;
- le sanzioni applicate dall’Ufficio;
- gli oneri della riscossione
- le spese di notifica della cartella esattoriale
Se il versamento è effettuato decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre versare, oltre agli importi già visti sopra, gli interessi di mora.
Il tasso annuo sarà variabile (ad oggi il 4,13%) e comincerà dal primo giorno di notifica della cartella fino al giorno dell’effettivo pagamento delle somme dovute.
La cancellazione degli interessi
Il provvedimento di rottamazione permette la cancellazione degli interessi di mora che decorrono dal primo giorno di notifica della cartella fino al giorno dell’effettivo pagamento delle dovute.
La cancellazione degli stessi permette rilevanti benefici soprattutto su cartelle di pagamento notificate in anni non recenti.
La cancellazione degli interessi, al contrario delle sanzioni, coinvolge anche le multe stradali.
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