L’azione del regime dei minimi fino al 2015
L’art. 10, D.L. 192/2014 disciplinava il termine al 31.12.2015 entro il quale i contribuenti potevano scegliere di adottare il regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%.
anno.
Il regime dei minimi era applicabile al sussistere dei requisiti di novità:
- per il periodo d’imposta in cui era iniziata l’attività e per i 4 successivi;
- anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compiva 35 anni.
Per quanto sopra, risulta chiaro che dal 1° gennaio 2016 non è più possibile aprire un partita Iva con il regime dei minimi.
Ancora oggi però, e per i prossimi periodi d’imposta, vi saranno molti contribuenti che continueranno ad adottare “per trascinamento” il regime dei minimi.
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La disciplina generale del regime dei minimi
Le caratteristiche fondamentali del regime dei minimi sono:
- si applica, solo alle persone fisiche che avevano intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione dopo il 31.12.2007.
Per stabilire quale fosse il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva, si deve fare riferimento all’effettivo esercizio dell’attività. (prima effettuazione di operazioni attive o passive relative all’attività) (C.M. Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17/E); - l’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali al 5 %.
Condizioni da rispettare
Per accedere al regime dei minimi si devono rispettare le seguenti condizioni:
- il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;
- l’attività esercitata non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione di altra attività in precedenza svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
L’unico caso escluso è il periodo di pratica obbligatoria.
L’esistenza di tale requisito va sempre verificata in presenza di attività di lavoro dipendente svolte con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Non precludono l’applicazione del regime forme di lavoro precario (ad es. co.co.co e contratti di lavoro a tempo determinato) (C.M. Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17/E); - nel caso in cui l’attività in questione sia proseguimento di attività di un altro soggetto, il volume di ricavi del precedente anno non deve eccedere i 30.000,00 €.
Ex dipendenti a tempo determinato e regime dei minimi
Dal punto 2 del paragrafo precedente si evince chiaramente che l’ex dipendente a tempo determinato poteva, fino al 31 dicembre 2015, aprire la partita Iva ed aderire al regime dei minimi.
Questo espressamente confermato grazie all’indicazione dell’Agenzia delle Entrate, con C.M. 30.5.2012 n. 17/e.
E’ possibile ancora oggi, continuare ad adottare il regime dei minimi “per trascinamento”.
Soltanto però, nel caso in cui il contribuente sia ancora nei 5 primi esercizi di attività con partita Iva o se, decorso il quinquennio, non ha compiuto 35 anni di età.
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