Negli studi professionali e nei nostri centralini abbiamo sovente una domanda molto diretta: posso prendere la partita Iva con il regime forfettario e fatturare ad un solo committente?
La domanda è molto precisa ma la risposta richiede cautela.
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Occorre innanzitutto precisare che la riforma del mercato del lavoro, conosciuta come Job Act del 2015, ha portato come corollario l’abolizione di una disposizione introdotta dalla legge Fornero che interessa le partite Iva con un solo committente.
La Fornero aveva infatti aggiunto un articolo, il 69 bis al decreto legislativo n. 276/2003 il quale disponeva che la prestazione lavorativa resa da persona titolare di partita Iva, si presumeva ex lege come collaborazione coordinata e continuativa quando fossero verificati almeno due delle seguenti condizioni:
- durata complessiva della collaborazione superiore a 8 mesi nell’anno solare;
- corrispettivo, pari a più dell’80% dei corrispettivi del collaboratore nell’arco di due anni.
- postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
La medesima norma, disciplinava un’eccezione.
L’eccezione nasceva solo nel caso in cui il committente dimostrasse in maniera concreta l’esistenza di un vero e proprio rapporto di cooperazione tra professionisti.
La c.d. Fornero, non si applicava neppure ai professionisti titolari di partita Iva che prestassero lavoro con competenze teoriche di grado elevato.
Ugualmente fuori dalle presunzioni Fornero, erano anche i professionisti con partita Iva che effettuavano prestazioni lavorative nell’esercizio di attività professionali per le quali risultavano iscritti ad:
- albo professionale;
- registro presso cciaa;
- elenchi professionali qualificati.
Come detto la disciplina anti-elusiva della legge Fornero oggi non è più in vigore.
Che dire dei lavoratori autonomi?
Ad oggi, ai sensi del Dpr 633/1972, i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività in regime Iva, non possono essere soggetti a disconoscimento di status.
La normativa tributaria dà elementi certi per la qualificazione di lavoratore autonomo.
Dovremo poi attendere i primi indirizzi giurisprudenziali in materia per tracciare dei punti di riferimento certi in materia.
In ogni caso occorre anticipare che niente osta aprire una posizione Iva ed avere come referente un solo committente.
Non sfugge a chi scrive che, per il committente, qualche insidia potrebbe ancora appalersarsi.
Potrebbe avvenire in presenza di una partita Iva in mono-committenza che lavora stabilmente sul luogo di lavoro di quest’ultimo e con un collegamento funzionale con la sua organizzazione.
Il problema sembra comunque ricondotto ai soli rapporti professionista – committente.
Al contrario, sembra definitivamente risolto nei confronti di rilievi da parte dell’amministrazione finanziaria.
L’art. 1 del decreto Iva, dispone che sono operazioni imponibili quelle consistenti nell’esercizio di arti e professioni.
Ai sensi dell’articolo 5 del Dpr 633/1972: “Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche”.
La norma, infine, esclude dal regime Iva “le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”.
Per quanto sopra è davvero arduo ipotizzare un provvedimento dell’amministrazione finanziaria atto al disconoscimento di una partita Iva e dunque al disconoscimento dello status di lavoratore autonomo.
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