Srl in liquidazione e regime forfettario
Il rapporto tra regime forfettario e possesso di quote sociali ha sempre creato problemi di compatibilità.
A differenza di quanto accade per i requisiti di accesso o permanenza al regime forfettario, le cause di esclusione si rilevano con riferimento al periodo d’imposta di riferimento.
Chi non può valersene?
Il comma 57 dispone che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che:
- partecipano a società di persone, ad associazioni professionali di cui all’art. 5 del Tuir.
Rientrano in questa casistica la partecipazione a società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato; - partecipano a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del Tuir.
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La tassazione per trasparenza
La tassazione per trasparenza è stata disciplinata dall’art. 115 e 116 D.P.R. 917/1986 nonchè dai D.M. 23.4.2004 e C.M. 22.11.2004, n. 49/E.
Questo consiste nella possibilità di imputare ai soci il reddito prodotto dalle società di capitali in proporzione alla quota di partecipazione di ogni socio agli utili.
Indipendentemente dalla percezione degli utili stessi.
L’opzione per il regime della trasparenza può verificarsi in due casi:
- società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali (con i requisiti previsti);
- Srl a ridotta base sociale costituita da persone fisiche.
Precisiamo innanzitutto, per i due casi sopra esaminati, quando effettivamente si versa in condizione di esclusione.
La circolare n. 10/e dell’aprile 2016 ha ricordato che già la relazione alla legge, disponeva che il riferimento alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa, impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime.
Pertanto, è possibile accedere al regime, ma in una sola ipotesi.
Ovvero, nel caso in cui la partecipazione in una società di persone o in una Srl trasparente, venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che da diritto all’accesso al regime forfettario.
In poche parole, nello stesso periodo d’imposta:
- puoi accedere al regime forfettario se non possiedi quota in società di persone o Srl in regime di trasparenza;
- puoi accedere al regime forfettario se hai ceduto la quota in società di persone o Srl in regime di trasparenza temporalmente prima;
- puoi accedere al regime forfettario se successivamente alla cessazione della posizione se entrato nel possesso di quota in società di persone o Srl in regime di trasparenza.
Concludendo
La circolare 10E ha fatto chiarezza circa la casistica di contribuente che, in corso di applicazione del regime forfetario, erediti una partecipazione societaria.
Anche in questo, laddove la stessa venga ceduta entro la fine dell’esercizio, non opera il regime di esclusione.
Con il regime forfettario sono venute meno le preclusioni che esistevano nel regime dei minimi in relazione alla incompatibilità di socio di Srl in liquidazione e contribuente in regime agevolato.
Si ricorda infatti che la Srl in liquidazione, quindi attiva e non cancellata dal registro delle imprese, precludeva al socio di una Srl l’accesso al c.d. regime dei minimi.
Questo perché il passaggio al regime, costituiva una mera prosecuzione di una precedente attività esercitata.
La circolare 17/E del 2012 chiarisce quando si ha una mera prosecuzione della stessa attività.
Ciò avviene quando si svolge un attività in precedenza esercitata, rispettando il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma svolta in sostanziale continuità.
Oggi, il regime forfettario è a tutti gli effetti il regime naturale per i contribuenti sotto determinate soglie dimensionali.
Fatte salve le preclusioni di cui all’esame in questo articolo, è sempre possibile che il forfettario sia anche possessore di quote di Srl, comprese le Srl in liquidazione.
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