Ci stiamo avvicinando al nuovo anno e dobbiamo fare il punto su alcune novità importanti che sono in arrivo.
Sicuramente per la tua attività è molto importante rimanere aggiornato e ricevere tempestivamente tutte le notizie che possono anche cambiare nel giro di pochi giorni.
In questo articolo ci occupiamo di abolizione degli studi di settore e gettiamo uno sguardo a cosa cambia dal 2017.
La legge di stabilità 2017 ne decreta l’abolizione e questo rappresenta una novità molto importante ci aspetta quindi nel nuovo anno.
Nel caso tu avessi ulteriori dubbi relativi a questo argomento puoi scrivere alla fine della pagina la tua domanda dentro ai commenti.
Vediamo insieme cosa cambia quindi per il prossimo anno per gli studi di settore.
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I nuovi indici di affidabilità
Dopo oltre venti anni la legge di Stabilità ha decretato la morte degli studi di settore a favore di indici sintetici di affidabilità.
Non vi sono ripercussioni per coloro che appartengono al regime dei minimi o forfettario in quanto sono fuori dall’applicazione degli studi di settore e rimarranno fuori anche dagli indici sintetici di affidabilità.
La legge di stabilità 2017
La legge di stabilità 2017 ha decretato il pensionamento degli studi di settore come strumento di accertamento.
Gli studi di settore saranno sostituiti da indici sintetici di affidabilità con meccanismi di premialità.
Questo a favore di soggetti ritenuti affidabili ed alert nei confronti di soggetti non altrettanto affidabili dagli studi di settore.
Gli studi di settore
Gli studi di settore vennero, per la prima volta disciplinati dall’art. 62-bis, D.L. 331/1993, conv. con L. 427/1993.
In sintesi gli studi di settore sono un metodo informatizzato a base statistica.
L’obiettivo è il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dell’attività di ogni singola impresa o professionista.
Sotto l’aspetto operativo, sono stati lo strumento di accertamento più importanti per tutte le attività con contabilità semplificate.
Sotto l’aspetto probatorio la giurisprudenza ha dibattuto molto nei decenni sulla valenza degli studi di settore.
Un punto cardine del loro valore probatorio si ricava dall’orientamento della corte di legittimità.
Secondo la stessa, i parametri e gli studi di settore rientrano in una procedura standardizzata di accertamento, che costituisce un sistema di presunzioni semplici.
(si veda in particolare Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenze 1-18.12.2009, nn. 26635-26638)
I caratteri della gravità, della precisione e della concordanza non sono dunque elementi di default ma sono raggiungibili dall’ufficio soltanto in base all’esito del contraddittorio.
Nel quadro probatorio sopra delineato appare evidente che il contraddittorio è divenuto negli anni elemento obbligatorio al fine di supportare un accertamento che verta sugli studi di settore.
La legge di stabilità 2017 abbandona gli studi di settore
L’evoluzione giurisprudenziale ha convinto il legislatore ad abbandonare lo strumento degli studi di settore.
Talvolta, l’accantonamento della metodologia era stato prospettato con riferimento alle attività che più difficilmente erano inquadrabili con un sistema basato sui costi e sulla struttura impiegata (attività professionali).
Successivamente ha preso campo l’idea di un superamento radicale dello strumento per arrivare ad un compliance del contribuente più efficace.
L’articolo 7-bis del Dl 193/2016 disciplina una norma di valore programmatico che mette fine all’eterno dibattito sulla utilità probatorio degli studi di settore.
Con rinvio ad una idonea decretazione ministeriale, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017, si individueranno degli indici sintetici di affidabilità in sostituzione dei vecchi strumenti.
Gli indici sintetici di affidabilità e regime dei minimi e forfettario
E’ noto come o contribuenti minimi e forfettari non siano ma stati interessati dall’applicazione degli studi di settore.
Anzi, proprio tale esclusione, ha rappresentato uno dei motivi di convenienza nell’adozione dei suddetti regimi agevolativi.
L’art. 7-bis del Dl 193/2016 non disciplina novità in merito ai soggetti a cui saranno applicati gli indici sintetici di affidabilità.
Per cui si ritiene che, anche con il nuovo contesto normativo, i contribuenti minimi e forfettari saranno esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità.
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