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Oggi analizziamo insieme una argomento molto importante, il calcolo dei contributi INPS regime minimi per il contribuente che si trova in questa posizione fiscale.
In sede di conversione del Decreto Milleproroghe ai sensi dell’art. 10, D.L. 192/2014 era prevista la possibilità di adottare, anche nel 2015, il regime dei minimi da parte dei soggetti in possesso dei relativi requisiti.
I contribuenti che avevano già iniziato l’attività nel 2015, potevano decidere di transitare al regime dei minimi.
Indipendentemente dall’adozione del regime forfettario o ordinario.
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Potevano avvalersi del regime agevolato anche i contribuenti che avevano iniziato una nuova attività nell’anno 2015 prima dell’entrata in vigore dell’articolo sopra citato.
Questo in base alla R.M. 23.7.2015, n. 67/E.
In tal caso, al fine di avvalersi del regime agevolato, era necessario comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2015 da presentare nel 2016.
Si doveva anche allegare il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva.
Tali contribuenti, potevano apportare le opportune rettifiche e modifiche per applicare il regime agevolato entro 30 giorni dalla pubblicazione della R.M. 67/2015.
In particolare, vanno emesse le note di accredito per correggere l’applicazione dell’Iva, con restituzione della stessa al cliente.
Vanno inoltre effettuate le variazioni in aumento sull’Iva detratta nel primo trimestre.
I soggetti che, nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi, hanno potuto proseguire nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale.
Per scadenza naturale si intende il termine del quinquennio dall’inizio attività od il compimento del 35° anno di età.
Se il 2015 fosse stato l’ultimo anno di applicazione del regime dei minimi gli stessi, nel 2016, potevano adottare il regime forfettario.
Per farlo, dovevano rispettare i requisiti di ricavi/compensi e le ulteriori condizioni richieste, oppure passare al regime ordinario.
Cosa accade nel periodo d’imposta 2017?
Anche per il periodo d’imposta 2017 valgono le medesime considerazioni svolte per l’anno 2016.
Un contribuente potrà adottare il regime dei minimi anche nel periodo di imposta 2017.
A patto però che abbia ancora i requisiti di permanenza in tale regime .
Ovviamente ogni start-up ricadrà forzatamente nell’unico regime agevolato ancora aperto: il regime forfettario.
Regime dei minimi 2016 ed Inps
Prima di esaminare le regole del versamento Inps per coloro che appartengono al regime dei minimi, ricordiamo quali norme sono previste per coloro che adottano il regime forfettario.
A partire dal 2016, i forfettari hanno potuto adottare un regime INPS agevolato.
Infatti era necessario pagare i contributi previdenziali in corso d’anno alle normali scadenze trimestrali, nonché la relativa quota minima seppur ridotta del 35 %.
Non essendo state apportate altre modifiche, è stato confermato che il regime contributivo in questione poteva essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente.
I lavoratori autonomi forfettari non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita Iva iscritti alla Gestione Separata INPS, sono soggetti all’aliquota contributiva del 27,72% per il 2016.
E per i minimi?
Non c’erano norme agevolate per cui la condizione contemporanea di artigiano e/o commerciante faceva sorgere negli stessi contribuenti l’obbligo di pagare i contributi alla gestione artigiani e commercianti nella modalità ordinari.
Altrettanto occorre fare delle precisazioni per i minimi lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale.
Vediamo di seguito le aliquota da applicare i minimi artigiani e/o commercianti:
Pertanto le aliquote per il periodo d’imposta 2016 risultano:
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito minimale risulta così suddiviso:
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale rapportato a mese risulta pari a:
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