Un nostro lettore Salvatore da Palermo ci chiede maggiori informazioni in merito a bitcoin ed Iva.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
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Bitcoin ed Iva
Gentile staff siamo una start di Bologna e ci occupiamo di transazioni in bitcoin. In particolare abbiamo ideato una piattaforma user friendly che permetta agli utenti in possesso di un wallet di acquistare e vendere bitcoin. Il modello di business è abbastanza consueto nelle transazione sono riconosciute delle commissioni alla piattaforma.
Chiediamo gentilmente il vostro parere sull’applicabilità dell’Iva alle commissioni da transazioni.
Cristiano – Bologna
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La nostra risposta a Cristiano
Ciao Cristiano, grazie per la tua domanda relativa a bitcoin ed Iva.
Innanzitutto ci sia consentito ricordare che cosa sia il bitcoin soprattutto per i nostri lettori che non conoscono il significato.
Il bitcoin è la moneta più famosa e più usata delle criptovalute.
Chi sia l’inventore del bitcoin è uno degli argomenti più controversi nel mondo della finanza dell’ultimo decennio ed avvolto da molte leggende non tutte coincidenti.
La versione più accreditata è che l’inventore del bitcoin sia Satoshi Nakamoto il quale sviluppò un’idea che lo stesso autore presentò su Internet a fine 2008.
Convenzionalmente, il termine Bitcoin maiuscolo si riferisce alla tecnologia e alla rete mentre il minuscolo bitcoin si riferisce alla valuta in sé.
Il bitcoin si fonda sul protocollo blockchain ed è un pertanto, di sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti (peer to peer) non soggetti ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione.
Le criptovalute hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico, bensì su dispositivi elettronici nei quali vengono conservate in portafogli elettronici (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi. Inoltre i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici.
Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni sulla vostra piattaforma, la risoluzione 72 del 2016 richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14. Con parola della stessa risoluzione: “In tale occasione, sebbene agli effetti dell’Iva, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza
tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso.
Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE. In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e, nello specifico ai bitcoin.
In particolare, ai fini del trattamento Iva, si fa presente che il caso analizzato dai giudici europei (simile a quello descritto nell’istanza in esame), riguarda un soggetto che svolge l’attività di cessione e acquisto di valuta virtuale (bitcoin) in cambio di valuta “tradizionale”. Il compenso per tale attività è determinato in misura pari al margine che scaturisce dalla differenza (ipotizzando
il caso di vendita di bitcoin da parte dell’operatore), da un lato, tra il prezzo che il cliente è disposto a pagare per acquistare una unità di moneta virtuale e, dall’altro, la miglior quotazione del bitcoin stesso disponibile sul mercato.
La Corte, al riguardo, stabilisce:
- in primo luogo, che l’attività di commercializzazione di bitcoin deve essere qualificata quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso;
- che le prestazioni in esame, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi), “costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre
finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”.
Sussistendo tali condizioni, le prestazioni di servizi in esame rientrano nella previsione di esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE. Secondo la Corte, infatti, “risulta che un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina le operazioni relative alle sole valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di
parte dei suoi effetti.
Nel procedimento principale, è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori.
Conseguentemente, si deve concludere che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva Iva disciplina anche le prestazioni di servizi come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla
differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti”.
Alla luce di tali principi, si deve ritenere, per quanto concerne il caso illustrato con l’istanza di interpello, che l’attività che la Società intende porre in essere, remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l’importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere bitcoin e la migliore quotazione reperita dalla Società sul mercato, debba essere considerata ai fini Iva
quale prestazione di servizi esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633″.
Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com
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