Un nostro lettore Ilario di Latina chiede maggiori informazioni in merito a registri contabili amministratore di condominio.
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Registri contabili amministratore di condominio
Buonasera sono Ilario dalla provincia di Latina . Ho letto nel vostro blog molte notizie interessante che riguardano il mondo degli amministratori di condominio.
Svolgo la professione di architetto ma, da alcuni mesi, alcuni condomini dove abito insistono nel cambiare amministratore e nel coinvolgermi vista la mia preparazione tecnica.
Oltre ai servizi fiscali che posso delegare alla vostra struttura mi potete gentilmente indicare i registri contabili obbligatori per un amministratore di condominio?
Ilario – Latina
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La nostra risposta ad Ilario
Ciao Ilario, grazie per la tua domanda relativa sui registri contabili amministratore di condominio, perché può essere di ausilio a molti nostri lettori.
I registri obbligatori della contabilità condominiale sono quattro:
- anagrafe condominiale;
- verbali delle assemblee;
- nomina e revoca dell’amministratore;
- contabilità.
Vediamo meglio in dettaglio di cosa si tratta seguendo l’ordine dell’elenco sopra riportato.
I registri in dettagio
Anagrafe condominiale, deve essere curato dall’amministratore ai sensi dell’art. 1130, n. 6, c.c.
Deve contenere, le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento.
Le generalità, devono essere comprensive del codice fiscale, della residenza o domicilio, dei dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Verbali delle assemblee, deve essere curato dall’amministratore ai sensi dell’art. 1130, n. 7, c.c.
All’interno verranno annotate le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condòmini che ne hanno fatto richiesta.
Allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato.
Nomina e revoca dell’amministratore, deve essere curato dall’amministratore ai sensi dell’art. 1130, n. 7, c.c.
Saranno annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale.
Contabilità, deve essere curato dall’amministratore ai sensi dell’art. 1130, n. 7, c.c.
Su questo registro saranno annotati, in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita.
Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.
Separazione registri
Ci sembra opportuno, l’istituzione dei registri contabilità separati tra gestione ordinaria e quelli per interventi di gestione straordinaria.
In alternativa, perlomeno una suddivisione all’interno di un unico registro tra fatti gestioni ordinari e straordinari.
Per quanto riguarda i nostri servizi fiscali, di assistenza agli amministratori di condominio, ti ricordiamo le due proposte presenti nel shop online:
Gestione fiscale condominio 12 e Gestione fiscale condominio 30.
Il primo è indicato fino a 12 condomini, mentre il secondo è indicato per condomini sotto la soglia dei 30.
Per esigenze superiori è disponibile un servizio che dovrà essere quantificato in base alle richieste attraverso un nostro preventivo.
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Oltre ai singoli adempimenti è offerta ovviamente la consulenza generica su tutte le problematiche fiscale che possono sorgere.
Un saluto
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