Un nostro lettore Giuseppe di Monsummano Terme ci chiede maggiori informazioni in merito a validità contratto scannerizzato in pdf.
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Validità contratto scannerizzato in pdf
Ciao a tutti, sono Giuseppe da Monsummano Terme. Ho letto con molto interesse alcune risposte fornite sull’utilizzo dei documenti informatici.
Io sono un artigiano nel settore dell’arredamento. In particolare faccio prototipi di sedie.
I miei clienti sono azienda del settore e quando mi inviano una commessa generalmente questa è in forma scritta
Il più importante tra i miei clienti usa questa procedura: l’amministratore della società firma il documento analogico, quest’ultimo viene scannerizzato in formato pdf e spedito per e-mail ordinaria.
Vi domando ma un documento scannerizzato è valido? Se il mio cliente disconoscesse la commessa posso portare il file pdf in Tribunale quale prova?
Giuseppe – Monsummano Terme
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La nostra risposta a Giuseppe
Ciao Giuseppe, grazie per la tua domanda relativa a validità contratto scannerizzato in pdf sicuramente molto interessante e necessiterebbe una risposta molto articolata e non le brevi note che ci apprestiamo a fornirti.
Una risposta ai tuoi dubbi può essere suggerita leggendo l’art. 21 del CAD laddove “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”.
Ed ancora “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta”.
Da quanto sopra si deduce che la semplice scannerizzazione in pdf di un documento analogico (in termini tecnici c.d. copia per immagine su supporto informatico di documenti originali forma su supporto analogico) non costituisce prova in giudizio laddove la conformità all’originale non sia attestata da un notaio a da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Per completezza ci preme segnalare che la medesima procedura è stata prevista dal CAD per il caso opposto: la validità probatoria di un documento analogico copia di un documento originario informatico.
L’art. 22 del CAD dispone che “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Un saluto
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