Un nostro lettore Andrea di Verona ci chiede maggiori informazioni in merito a limiti regime contabilità semplificato.
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Limiti regime contabilità semplificato
Buonasera, sono l’amministratore delegato di una s.r.l. che distribuisce materiale elettrico.
Negli anni, purtroppo, la nostra attività si è ridotta sensibilmente e mentre nei primi anni 2000 il nostro volume di affari superava agevolmente il milione di euro nel 2016 si è contratto fino a 200.000 euro circa.
Il nostro sistema contabile è il medesimo a quando le vendite erano molto più consistenti.
Ho chiesto al nostro consulente se il limitato volume d’affari ci consente di adottare la contabilità semplificata ma lui ci ha risposto negativamente. Vi chiedo un parere.
Andrea – Verona
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La nostra risposta a Andrea
Ciao Andrea, grazie per la tua domanda relativa a limiti regime contabilità semplificato.
Prima di rispondere al tuo caso sappi che tanti operatori economici con partita Iva devono esaminare se il loro regime contabile, sotto l’aspetto fiscale, può essere semplificato e non ordinario.
Vediamo cosa dice la normativa.
Innanzitutto occorre fare chiarezza sui requisiti soggettivi che permettono potenzialmente di adottare un regime di contabilità semplificata:
la tenuta della contabilità semplificata può essere adottata da professionisti, imprenditori individuali e società di persone e mai da società di capitali.
Ha capito bene, le società di capitali (Srl, Spa, Sapa) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito.
In merito segnaliamo che anche le Srls, ossia le società a responsabilità limitata semplificata, sono pur sempre delle società di capitali e non possono adottare il regime fiscale di contabilità semplificata.
Se il requisito soggettivo è rispettato, ossia non sei una società di capitali, i limiti dei ricavi per poter accedere al regime semplificato sono i seguenti:
- 400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
- 700.000 € per chi svolge altre attività.
Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta.
L’eventuale superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
Per quanto sopra puoi agevolmente constatare che, benchè sotto il profilo oggettivo la tua attività potrebbe adottare un regime fiscale semplificato, non vi è il requisito soggettivo.
Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com
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