Un nostro lettore Alba80 di Potenza ci chiede maggiori informazioni in merito a principio di cassa regime forfettario.
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Principio di cassa regime forfettario
Salve nel 2011 sono entrato a far parte del regime dei minimi e al 31.12.2015 sia per eta’ (35anni) che per durata(5anni) ho terminato avendo la possibilita’ di passare in automatico al regime forfettario a fa data dal 01.01.2016 e tutt’ora usufruisco di tale regime rispettando tutti i requisiti richiesti. ma volevo chiedere essendo un regime per cassa le rimanenze non vengono mai calcolate e imputate a bilancio? cioe’ io devo registrare solo acquisti e vendite, ma le merci non vendute nell’anno?è una curiosita’ che non riesco a togliermi. grazie
Alba80 – Potenza
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La nostra risposta a Alba80
Ciao Alba80, vediamo di rispondere alla tua domanda su principio di cassa regime forfettario.
Il tuo quesito trova risposta in un principio molto semplice del regime forfettario. Il principio di cassa.
Seguendo appunto questo principio devono essere considerati tra i componenti positivi di reddito tutti i ricavi effettivamente percepiti nell’anno solare.
Pertanto le rimanenze di magazzino non potranno essere, in nessun caso, imputate nel periodo d’imposta.
Questo aspetto è sottolineato anche dalla circolare dell’agenzia delle entrate n. 10/E del 2016 la quale al punto 4.3.4 specifica che: data la determinazione forfetari del reddito in base ai coefficiente di redditività viene esclusa la rilevanza fiscale dei componenti negativi effettivamente realizzati nel periodo d’imposta, ma anche la deduzione dei costi secondo altre disposizione normative.
Si ricorda che sempre secondo il principio di cassa i contribuenti che esercitano attività di impresa nel regime forfettario, dovranno indicare nel quadro RS del modello Unico, precisamente rigo RS376 il totale dei costi sostenuti nel periodo d’imposta per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci. Ricordiamo che quest’ultima indicazione avrà effetti puramente informativi e non di determinazione del reddito.
In definitiva riportiamo un altro estratto della circolare 10/E/2016 dell’agenzia delle entrate, la quale a proposito delle rimaneze di merci, sottolinea che:
“le rimanenze di merci dei periodi pregressi (prima dell’applicazione del regime forfettario), in linea con quanto previsto dal comma 66 per i componenti positivi e negativi di reddito sospesi, devono concorrere a reddito dell’esercizio immediatamente precedente all’adozione del regime forfettario.”
Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com
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Riccardo says
Una fattura da 1200 € del mese di ottobre 2017 incassata in parte a dicembre 2017 ed in parte a gennaio 2018 a quale anno viene imputata?
Staff says
Gentile Riccardo, come ha avuto modo di leggere nel nostro articolo principio di cassa regime forfettario, i contribuenti che adottano il regime forfettario determinano il reddito in base al principio di cassa.
Gli eventuali importi maturati nel mese di ottobre 2017, regolarmente fatturati, non concorrono alla determinazione del reddito se non incassati.
Nel caso proposto, pertanto, la parte non incassata nel 2017 concorrerà alla determinazione del reddito nel periodo d’imposta 2018 (modello Redditi 2019), ossia al momento dell’effettivo incasso.
Cordiali saluti
valeria says
una mia amica architetto iscritto all’albo è entrata quest’anno nel regime forfettario e si lamenta che alcune aziende non le pagano le fatture, ma essendo professionista non dovrebbe emettere prima una pro-forma e poi dopo che il cliente ha pagato emettere regolare fattura?
Staff says
Buonasera Valeria, il professionista deve emettere fattura soltanto al momento in cui riscuote non prima.
Cordiali saluti