Un nostro lettore Andrea di Porretta Terme ci chiede maggiori informazioni in merito a fatturazione elettronica B2B.
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Fatturazione elettronica B2B
Salve sono Andrea B. di Porretta Terme provincia di Bologna. Ho letto che dal primo gennaio 2017 è possibile inviare ai propri clienti la fatturazione elettronica alla stregua di quanto succede con la pubblica amministrazione. Vi ringrazio per la disponibilità.
Andrea – Porretta Terme
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La nostra risposta ad Andrea
Ciao Andrea, grazie per la tua domanda relativa su fatturazione elettronica B2B perchè ci consente di trattare un argomento relativamente nuovo ma molto importante.
Senza ombra di dubbio la fattura elettronica tra privati è uno dei momenti più importanti del processo di digitalizzazione delle PMI italiane.
La fatturazione elettronica tra privati (B2B) è un processo disciplinato in ambito comunitario dalla Direttiva europea 2010/45/UE del 13 luglio 2010, e nel nostro Paese ha trovato cittadinanza con l’art. 1, co. 324-335 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Questa legge ha novellato gli artt. 21 e 39 del d.P.R. 633/72 conosciuto come DPR Iva.
La normativa della fatturazione elettronica deve essere coordinata con il Decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 il quale ha disciplinato una serie di incentivi e di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili.
Il decreto prevede, tra le varie disposizioni, che a decorrere dal 1 gennaio 2017, il MEF metta a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio, il cui acronimo è SDI di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Uno dei cardini su cui poggia il SDI è quello di permettere lo scambio di fatture elettroniche tra contribuenti secondo il formato della fattura elettronica PA.
Il d.lgs. 127/15 offre incentivi fiscali non indifferenti soltanto ai soggetto che entro il 31 marzo 2017 con validità dell’opzione quinquennale abbiano optato al regime di trasmissione telematica. Con l’opzione ex DLgs. 127/2015 si garantiscono i seguenti benefici:
- beneficio di rimborsi iva (art. 30 del predetto decreto n. 633/72) più veloci e in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto art. 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
- termini di accertamento in materia di IVA e d’imposta dirette ridotti di due anni, ma solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nelle modalità stabilite dal Decreto del MEF del 4 agosto 2016, ossia effettuano tutti i loro pagamenti mediante strumenti tracciabili (carte di debito o di credito, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità, ad eccezione dei pagamenti di ammontare non superiore a 30 euro che possono essere eseguiti ancora in contanti).
Il DM definisce che la riduzione di un anno dei termini di accertamento si applica solo sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi e che per poter usufruire del predetto effetto premiale il contribuente deve comunicarlo per ciascun periodo d’imposta nella dichiarazione annuale ai fini della dichiarazione dei redditi.
Un saluto
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