Un nostro lettore Ermanno di Como ci chiede maggiori informazioni in merito a gestione contabile condominio.
Ti invitiamo a scrivere nei commenti se anche tu hai domande relative a questo argomento.
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Gestione contabile condominio
Leggo con interesse tutti i blog dedicati alla gestione contabile dell’amministrazione condominiale.
Sono stato per anni amministratore di condomini ma da alcuni mesi, per problemi personali, sto lasciando tutti gli incarichi.
Al momento del passaggio della contabilità non è mai chiaro chi debba tenere quella relativa ai periodi d’imposta precedenti.
Potete fare chiarezza? Vi ringrazio.
Ermanno – Como
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La nostra risposta ad Ermanno
Salve Ermanno, innanzitutto grazie per la fiducia accordataci.
Veniamo al tuo quesito sulla gestione contabile condominio un argomento che in verità ci è stato chiesto altre volte in forma privata quando non era ancora nata questa rubrica.
L’art. 1130-bis, comma 1,ult. periodo dispone che “scritture e i documenti giustificativi (n.d.r. posti a sostegno del rendiconto annuale) devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione”.
La norma deve essere coordinata con l’art. 1130, comma 1, c.c. secondo cui l’amministratore deve “conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio” ma anche con l’art. 1129 secondo il quale “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente il condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritti ad ulteriori compensi”.
Il diritto di proprietà della documentazione è del condominio e non è riconducibile alla figura dell’amministratore che dunque è un mero custode.
Pertanto la lettura delle norme sopra citate deve partire dall’obbligo, ex 1129, com¬ma 8, c.c., dell’amministratore cessato dall’incarico di riconsegnare tutte la documentazione in suo possesso.
Il richiamo alle disposizioni sul mandato per qualificare l’attività dell’amministratore fa seguire il principio secondo cui quest’ultimo è tenuto a restituire tutto ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio.
Dalle disposizioni richiamate cerchiamo di ricapitolare come segue:
- la proprietà della documentazione è del condominio e gli amministratori pro-tempore sono meri custodi;
- all’amministratore uscente rimarranno i documenti giustificativi della gestione i quale dovranno essere conservati per 10 anni dalla data della relativa registrazione eccetto quelli di cui al punto successivo;
- all’amministratore entrante dovranno essere consegnati i documenti, registri, ecc. del condominio atti al proseguimento della tenuta della contabilità e dovranno essere prodotti, a richiesta, tutti i documenti giustificativi dei valori desumibili dalla rendicontazione dell’amministratore uscente.
Un saluto
Lo Staff di regimeminimi.com
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